L’assegno integrativo aziendale nel TFR richiede un’interpretazione coordinata (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 7204 del 25.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di trattamento di fine rapporto, il criterio legale di onnicomprensività di cui all’art. 2120, secondo comma, cod. civ. può essere derogato dalla contrattazione collettiva, anche aziendale, solo se la volontà delle parti di escludere determinate voci retributive risulti chiara e univoca dal testo contrattuale, non essendo sufficiente una clausola di generica non computabilità. L’interpretazione della contrattazione collettiva, nazionale e aziendale, deve avvenire secondo i canoni degli artt. 1362 e ss. cod. civ., con preminente rilievo del criterio sistematico di cui all’art. 1363 cod. civ., imponendosi una valutazione complessiva e coordinata delle clausole dell’accordo aziendale con quelle del contratto collettivo nazionale contestualmente vigenti che definiscono la nozione di retribuzione, l’ambito della contrattazione integrativa e la base di calcolo del TFR. Il rapporto tra contratti collettivi di diverso livello è regolato dalla effettiva volontà delle parti sociali, in virtù del principio di autonomia negoziale ex art. 1322 cod. civ., e non dai criteri di gerarchia propri delle fonti legislative.
Il Fatto
La lavoratrice, dipendente della Fondazione Teatro San Carlo, aveva adito il Tribunale per ottenere l’accertamento dell’obbligo della datrice di lavoro di rideterminare il trattamento di fine rapporto con l’inclusione nella base di computo dell’assegno integrativo aziendale corrisposto nel periodo dal 1990 al 2013. Il Tribunale aveva accolto parzialmente la domanda, ma la Corte d’Appello di Napoli, in riforma, l’aveva respinta.
I giudici di secondo grado avevano valorizzato, da un lato, la possibilità della contrattazione aziendale di derogare a quella nazionale in materia di TFR e, dall’altro, la clausola dell’accordo integrativo del 1990 secondo cui l’assegno “non è valido a nessun effetto retributivo”, ritenendola espressiva della volontà di escludere l’emolumento dal concetto di retribuzione e, quindi, dal calcolo dell’istituto. La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i motivi di ricorso, incentrati sulla violazione delle regole di interpretazione della contrattazione collettiva. Ha in primo luogo richiamato il principio per cui il secondo comma dell’art. 2120 cod. civ., nel testo novellato dalla legge n. 297/1982, accoglie un criterio onnicomprensivo, includendo nella base di calcolo tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro a titolo non occasionale, e ha precisato che tale criterio può essere derogato in pejus solo da una volontà pattizia chiara e non equivoca.
Quanto ai rapporti tra i diversi livelli di contrattazione, il Collegio ha ribadito che il rapporto tra contratti collettivi di diverso ambito non è regolato da criteri di gerarchia propri delle fonti legislative, ma dalla effettiva volontà delle parti sociali, in ragione della reciproca autonomia delle discipline. La fonte collettiva più vicina agli interessi disciplinati prevale nei limiti della normativa inderogabile, salva la salvaguardia dei diritti già acquisiti.
Sul piano ermeneutico, la Corte ha evidenziato che l’interpretazione della contrattazione collettiva deve avvenire applicando i criteri degli artt. 1362 e ss. cod. civ., con un percorso circolare che coordini tutti i canoni, attribuendo preminente rilievo al criterio sistematico dell’art. 1363 cod. civ., in ragione della natura composita e della complessità della materia. Ha inoltre richiamato il principio per cui il giudice può limitarsi al tenore letterale della clausola solo se essa riveli l’intenzione delle parti con evidenza tale da non lasciare perplessità.
Applicando tali principi al caso di specie, la Cassazione ha ritenuto che l’interpretazione della Corte territoriale non fosse conforme ai criteri esegetici e non fosse esaustiva. La clausola “non è valido a nessun effetto retributivo” non è stata valutata alla luce dell’intero accordo aziendale e della sua interazione con il CCNL. In particolare, è mancata una concreta indagine volta a comprendere la funzione dell’accordo nel suo complesso e a dare alla clausola un senso coordinato con le disposizioni del contratto nazionale sulla nozione di retribuzione (art. 11), sull’ambito della contrattazione integrativa (art. 47) e sulla base di calcolo del TFR (art. 43), con riguardo al requisito dell’ammontare determinato e della continuità.
La Corte ha accolto il ricorso, cassato la sentenza e ha rinviato alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione per un nuovo esame che tenga conto dei principi enunciati e per il regolamento delle spese.
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Nota della Redazione
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