Revocazione per errore di fatto e rivalutazione delle prove in cassazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 21108 del 24.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’errore di fatto che giustifica la revocazione, compresa quella delle pronunce di legittimità, presuppone un contrasto tra due rappresentazioni dello stesso oggetto, una risultante dalla sentenza impugnata e l’altra dagli atti processuali. Non integra l’errore di fatto revocatorio la doglianza che si risolva in una diversa valutazione del materiale probatorio, né il dedotto misconoscimento di documenti la cui produzione era inammissibile in sede di memoria ex art. 372 c.p.c.. L’errore percettivo deve consistere in una mera svista materiale, emergere con immediatezza e obiettività, senza indagini ermeneutiche, ed essere essenziale e decisivo. Non ricorre l’errore revocatorio quando la Corte abbia comunque dato contezza del fascicolo, valutando l’irrilevanza di ulteriori acquisizioni.
Il Fatto
Il lavoratore ricorre per revocazione ai sensi dell’art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c. avverso una precedente ordinanza di legittimità, deducendo un errore di percezione del Collegio. Il ricorrente sostiene che la Corte non avrebbe tenuto conto della documentazione allegata con memoria illustrativa, ossia i verbali delle deposizioni testimoniali rese in un procedimento penale, prodotti dopo l’instaurazione del giudizio di cassazione.
Secondo il ricorrente, la Corte avrebbe valorizzato esclusivamente le dichiarazioni dei testi della parte civile e del pubblico ministero, trascurando l’apporto probatorio dei testi della difesa e la natura ritorsiva del licenziamento. La questione approda così alla Cassazione in sede di revocazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ritiene il ricorso inammissibile, perché non rappresenta neppure in astratto un errore di fatto con efficacia revocatoria. Le doglianze attengono in realtà a una diversa valutazione del materiale probatorio, non devoluta al giudice di legittimità quando difetti un errore sulla materiale consistenza del fascicolo.
Il Collegio ricorda di aver già dato contezza del fascicolo, valutando l’irrilevanza di ulteriori acquisizioni, e di aver ritenuto non bisognosa di prova la circostanza sulla quale il ricorrente lamentava il misconoscimento dell’apporto dei testi della difesa. Richiama Cass. n. 23469 del 2024 a sostegno del percorso argomentativo.
Sotto concorrente profilo, la Corte rileva che i documenti erano prodotti in violazione dei limiti scaturenti dall’art. 372 c.p.c. e che, in contrasto con il principio di specificità del ricorso per cassazione desumibile dall’art. 366 c.p.c., manca la trascrizione o l’esposizione per riassunto del loro contenuto.
La Corte enuncia il principio consolidato: l’errore di fatto presuppone un contrasto tra due rappresentazioni dello stesso oggetto, deve consistere in una svista materiale che abbia indotto a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto incontestabilmente escluso o accertato, deve risultare con immediatezza e obiettività, senza particolari indagini ermeneutiche, ed essere essenziale e decisivo, nel senso che in sua assenza la decisione sarebbe stata diversa. Richiama, ex plurimis, Cass. n. 27897 del 2024.
Infine, perché sia configurabile l’errore revocatorio occorre la falsa supposizione dell’esistenza o dell’inesistenza di un fatto, incontestabilmente esclusa dalla presenza negli atti del relativo documento (Cass. n. 512 del 2025): circostanza non ricorrente nel caso di specie. Il ricorso, mirando a una rivisitazione di merito, è dichiarato inammissibile, con nulla spese per la mancata costituzione dell’intimata e con la dichiarazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.