La revocazione ex art. 391-bis c.p.c. è inammissibile in assenza di errore percettivo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 4121 del 24.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., è consentita esclusivamente per l’errore di fatto previsto dall’art. 395, n. 4, c.p.c., il quale consiste in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale che abbia portato ad affermare l’esistenza di un fatto la cui verità sia incontestabilmente esclusa, ovvero l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita dagli atti di causa. Tale errore deve essere percettivo e non può risolversi in una censura relativa alla valutazione o all’interpretazione degli atti e delle risultanze processuali. È, pertanto, inammissibile il ricorso per revocazione che miri a rimettere in discussione la valutazione giuridica operata dalla Corte, come nel caso in cui un passaggio motivazionale riproduca una tesi difensiva della parte, senza che ciò integri un travisamento dei fatti processuali.
Il Fatto
La società, soccombente in un precedente giudizio di legittimità, ha proposto istanza di revocazione ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c. avverso la sentenza della Corte di cassazione che aveva accolto il ricorso della lavoratrice. Con la decisione impugnata, la Suprema Corte aveva cassato con rinvio la sentenza della Corte d’appello che aveva rigettato le domande della lavoratrice, la quale aveva dedotto l’illegittimità della proroga del contratto a tempo determinato per violazione della nuova disciplina introdotta dal d.l. n. 87/2018 e per frode alla legge ai sensi dell’art. 1344 c.c..
La società istante ha denunciato un errore di fatto percettivo, sostenendo che la Corte aveva erroneamente ritenuto che il contratto a termine, in realtà stipulato in regime di acausalità, contenesse una specifica causale giustificativa.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato l’inammissibilità dell’istanza di revocazione, richiamando il principio per cui il rimedio straordinario è ammesso solo per l’errore percettivo, consistente in una svista materiale che contrasti con la realtà processuale oggettivamente risultante dagli atti.
Nel caso di specie, il Collegio ha rilevato che il passaggio motivazionale censurato dalla società non costituiva una negazione della natura acausale del contratto, ma la mera riproduzione della tesi difensiva della lavoratrice riguardo alle finalità effettive dell’assunzione. Tale tesi era stata proposta sin dal primo grado e riproposta nel ricorso per cassazione.
La Corte ha evidenziato che dalla lettura complessiva della motivazione della sentenza impugnata risultava chiaramente che la decisione si fondava sulla natura dell’atto successivo, ossia la comunicazione della proroga. La Suprema Corte aveva esplicitamente considerato che il contratto originario fosse stato stipulato in regime di acausalità, ma aveva ritenuto che la successiva proroga, effettuata con frode alla legge, fosse illegittima perché finalizzata a eludere la regola della temporaneità che connota la disciplina del contratto a termine.
Pertanto, ad avviso della Corte, non sussisteva l’errore revocatorio, poiché la parte censurava, in sostanza, l’interpretazione e la valutazione giuridica operate dalla Corte, le quali non sono sindacabili in sede di revocazione.
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Nota della Redazione
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