Inammissibile il ricorso che non confronta la motivazione impugnata (Cass. pen. Sez. VII n. 23245 del 23.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata sugli omologhi motivi d’appello è inammissibile, perché articola censure manifestamente infondate avulse dal percorso argomentativo del giudice di merito. Il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è legittimamente motivato con il richiamo alla non trascurabile entità del fatto e ai precedenti dell’imputato, valutati secondo i criteri dell’art. 133, comma primo, cod. pen. Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere fondato anche su un solo elemento tra quelli dell’art. 133 cod. pen., ritenuto preponderante. In tema di recidiva reiterata contestata nel giudizio di cognizione, non occorre una previa dichiarazione di recidiva semplice: è sufficiente che al momento della consumazione del reato l’imputato risulti gravato da più sentenze definitive per reati precedentemente commessi, espressivi di maggiore pericolosità sociale.
Il Fatto
Il ricorrente propone ricorso per cassazione, tramite il difensore, avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Palermo, in data 29.10.2025, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Termini Imerese del 25.2.2025, lo aveva condannato per il reato di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, riducendo la pena a un anno di reclusione.
Il ricorso articola tre motivi, con i quali si censurano il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la sussistenza della recidiva. La questione giunge davanti alla Corte suprema per la verifica della tenuta della motivazione del giudice di appello sui motivi di doglianza.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva che i tre motivi articolati nel ricorso sono manifestamente infondati e non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata sugli omologhi motivi d’appello. Il difetto di adeguato confronto con le argomentazioni del giudice di merito costituisce ragione autonoma di inammissibilità del ricorso.
Quanto al primo motivo, la Corte osserva che il giudice di appello ha ragionevolmente negato l’applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., fondandosi sulla nient’affatto trascurabile entità del fatto — l’allontanamento dal comune di residenza per compiere un’attività verosimilmente illecita — e sui numerosi precedenti del ricorrente per violazioni della misura di prevenzione. Il giudizio sulla tenuità dell’offesa è stato così correttamente condotto con riferimento ai criteri dell’art. 133, comma primo, cod. pen., come affermato da Sez. 7, n. 10481 del 19/1/2022, Deplano, Rv. 283044-01.
Quanto al secondo motivo, il diniego delle circostanze attenuanti generiche è stato correttamente fondato sulla negativa personalità del ricorrente, gravato da numerose precedenti condanne, e sull’assenza di elementi favorevolmente valutabili. La Corte richiama il principio secondo cui il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche può essere legittimamente motivato con il richiamo anche a un solo elemento, tra quelli indicati dall’art. 133 cod. pen., ritenuto preponderante, come affermato da Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549-02 e Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01.
Quanto al terzo motivo, la Corte precisa che, in tema di recidiva reiterata contestata nel giudizio di cognizione, non è necessaria una previa dichiarazione di recidiva semplice. È sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l’imputato risulti gravato da più sentenze definitive per reati precedentemente commessi ed espressivi di una maggiore pericolosità sociale, oggetto di specifica ed adeguata motivazione, secondo il principio di Sez. U, n. 32318 del 30/3/2023, Sabbatini, Rv. 284878-01.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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