Ricorso inammissibile se non censura la motivazione della sentenza impugnata (Cass. pen. Sez. IV n. 36957 del 13.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per manifesta infondatezza, il ricorso che, nel dedurre vizi di motivazione, si limiti a riproporre un dissonante punto di vista sui fatti, senza confrontarsi con le ragioni della decisione impugnata e senza considerare i limiti propri del giudizio di legittimità. La cognizione della Corte di cassazione in materia di motivazione è funzionale a verificare la compatibilità della decisione con il senso comune e con i limiti di un apprezzamento plausibile, restando estranei al sindacato la rilettura degli elementi di fatto e l’adozione di nuovi parametri di ricostruzione. La dosimetria della pena, tanto nella determinazione della base quanto nella riduzione per le riconosciute attenuanti, è esercizio di un potere valutativo riservato al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall’art. 133 cod. pen.
Il Fatto
La Corte d’appello di Venezia ha parzialmente riformato, limitatamente alla durata della sanzione amministrativa accessoria che ha ridotto, la sentenza del Tribunale di Verona, con la quale il ricorrente era stato condannato per il reato di omicidio stradale. Secondo la ricostruzione recepita, alla guida di un mezzo pesante egli aveva intrapreso una manovra di svolta a sinistra impegnando la corsia opposta, sulla quale sopraggiungeva un motoveicolo condotto dalla vittima, in violazione delle norme sulla circolazione stradale.
La difesa ha proposto ricorso con quattro motivi, deducendo vizi di violazione di legge e di motivazione quanto all’elemento oggettivo e a quello soggettivo del reato, oltre che al trattamento sanzionatorio e alla durata della sanzione accessoria. Il Procuratore generale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza di tutti i motivi. Quanto al primo e al secondo, la difesa ha omesso un effettivo confronto con le ragioni della decisione censurata, del tutto coerenti rispetto al compendio probatorio. I giudici del merito hanno ritenuto, in modo conforme, che l’imputato avesse effettuato la manovra senza tener conto del sopraggiungere della moto e confidando nella sua capacità di eseguirla in sicurezza, nonostante l’invasione dell’opposta corsia con un mezzo di non agevole movimentazione.
In sede di legittimità la difesa ha ribadito il proprio dissonante punto di vista, senza introdurre argomenti idonei a evidenziare i denunciati vizi e senza considerare i limiti del giudizio di cassazione. La Corte richiama il principio per cui la cognizione in materia di vizi motivazionali è funzionale a verificare la compatibilità della motivazione con il senso comune e con i limiti di un apprezzamento plausibile, non rientrando tra le sue competenze stabilire se il giudice di merito abbia proposto la migliore ricostruzione dei fatti (Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rezzuto, Rv. 285504). Restano estranei al sindacato la rilettura degli elementi di fatto e l’adozione di nuovi parametri di ricostruzione (Sez. 6 n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601; Sez. 6 n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099).
Anche il terzo e il quarto motivo sono manifestamente infondati. La dosimetria della pena, sia nella individuazione di quella base sia nella riduzione per le riconosciute attenuanti, è stata giustificata in maniera congrua, non contraddittoria né manifestamente illogica, avendo i giudici valorizzato la gravità della violazione e il grado della colpa, considerato anche il concorso della vittima. La Corte ricorda che l’incidenza delle attenuanti sulla pena è esercizio di un potere valutativo riservato al giudice di merito, insindacabile ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri dell’art. 133 cod. pen., senza che occorra un’analitica esposizione dei criteri adoperati (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838; Sez. 1, n. 17494 del 18/12/2019, dep. 2020, Defilippi, Rv. 279181; Sez. 7, n. 1110 del 20/10/2017, dep. 2018, Rv. 272460).
Manifestamente infondata è anche la censura sulla durata della sanzione amministrativa accessoria: la difesa ha contestato quella individuata dal primo giudice, senza avvedersi che essa era stata ridotta in sede di appello, donde la genericità della doglianza. All’inammissibilità segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa (Corte cost. n. 186/2000).
Nota della Redazione
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