La minaccia “ti distruggo” e la contestualizzazione dell’espressione: la Cassazione conferma l’assoluzione (Cass. pen. Sez. 5 n. 13306 del 10.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La minaccia, quale reato di pericolo, richiede l’idoneità della condotta a limitare la libertà psichica della vittima prospettando un male ingiusto futuro. Detta idoneità va valutata con criterio medio e in relazione alle concrete circostanze del fatto, con particolare riguardo al tenore delle espressioni e al contesto in cui vengono pronunciate. L’esternazione generica, estemporanea e non univocamente intimidatoria, inserita in una discussione animata e occasionale, non integra la fattispecie incriminatrice. Il giudizio di inoffensività della condotta, se adeguatamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità.
Il Fatto
Il Giudice di pace di Avellino assolveva l’imputata dal reato di minaccia contestato per aver pronunciato, in una conversazione telefonica, l’espressione “ti distruggo” ai danni della persona offesa. Il giudice di merito escludeva l’elemento oggettivo del reato, ravvisando nella frase una mera esternazione estemporanea, priva di concreta idoneità intimidatoria.
Avverso tale pronuncia proponeva ricorso per cassazione il Pubblico ministero, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta insussistenza del reato e ai dubbi sull’identificazione dell’autrice della chiamata.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente scrutinato l’ammissibilità del ricorso, giungendo a una conclusione favorevole al Pubblico ministero. Poiché la sentenza del Giudice di pace non era appellabile, il ricorso ex art. 36 del d.lgs. n. 274/2000 poteva essere proposto senza la limitazione ai soli motivi di cui alle lettere a), b) e c) dell’art. 606 cod. proc. pen., prevista per le impugnazioni avverso le sentenze rese in grado di appello.
Nel merito, il ricorso è stato ritenuto infondato. La Corte ha ribadito che la minaccia, quale reato di pericolo, richiede la prospettazione di un male ingiusto capace di incidere sulla libertà psichica della vittima, valutata con criterio medio e in base alle circostanze concrete. Il giudice di merito si era correttamente conformato a tale orientamento, valorizzando il contesto di una discussione animata e il carattere generico dell’espressione “ti distruggo”.
La Cassazione ha escluso che la frase, così contestualizzata, potesse assumere univoca valenza intimidatoria, non essendo stata percepita come una significativa lesione dell’integrità fisica o personale. La decisione impugnata, sorretta dal principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio, risulta pertanto adeguata e logica, essendo corretta anche la motivazione secondaria relativa ai dubbi sulla certa individuazione dell’autrice della telefonata. Per queste ragioni, il ricorso è stato rigettato.
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Nota della Redazione
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