Rappresentanza doganale e rettifica del valore: oneri e responsabilità (Cass. civ. Sez. V n. 7870 del 22.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di dazi doganali, la domiciliazione dell’importazione ai sensi dell’art. 76 del codice doganale comunitario non implica indefettibilmente il regime di rappresentanza indiretta dello spedizioniere o del CAD, ben potendo questi operare in rappresentanza diretta. Nel rideterminare il valore in dogana, l’Amministrazione deve applicare i metodi immediatamente sussidiari degli artt. 30 e 31 CDC, secondo la sequenza vincolata ivi prevista, e non può fondare la rettifica sulla sola banca dati interna MERCE. La responsabilità solidale del rappresentante diretto presuppone un’onesta prova, a carico dell’Ufficio, di una sua autonoma condotta di partecipazione all’introduzione irregolare, con consapevolezza o ragionevole conoscibilità dell’irregolarità.

Il Fatto

Il CAD La Spezia, in liquidazione, impugnava gli avvisi di rettifica relativi a importazioni di merci cinesi effettuate per conto di un importatore tra il novembre 2006 e l’aprile 2007. La Commissione tributaria provinciale respingeva il ricorso. In secondo grado, a seguito di cassazione con rinvio di una prima pronuncia, la Commissione tributaria regionale della Liguria rigettava l’appello del CAD, confermando la legittimità delle rettifiche e la responsabilità solidale dello spedizioniere.

Il CAD ricorreva per cassazione con quattro motivi, illustrati da memoria. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la ricorrente eccepiva un giudicato esterno favorevole sulla natura della propria rappresentanza. La Corte respinge tale prospettazione per una ragione dirimente: i tributi doganali sono imposte d’atto e oggetto dei giudizi sono le singole importazioni, ciascuna dotata di autonomia giuridica. Manca dunque il “medesimo rapporto” idoneo a fondare un’efficacia espansiva o preclusiva.

La censura è però fondata come violazione di legge. Richiamando Sez. V n. 1856 del 2020, la Corte ribadisce che nelle procedure di domiciliazione l’importatore titolare di autorizzazione unica può rendere una dichiarazione semplificata presentata da sé o da altri per suo conto, senza che questi debba necessariamente operare in rappresentanza indiretta: la rappresentanza diretta è riservata agli spedizionieri doganali, con estensione ai Centri di assistenza doganale. L’affermazione della CTR circa l’automatismo tra domiciliazione e rappresentanza indiretta è giuridicamente errata.

Con il secondo motivo la ricorrente censura l’impiego della banca dati MERCE a fondamento della rettifica. La Corte accoglie: richiamando Sez. V, ord. n. 2214 del 2019, ricorda che di fronte a fondati dubbi sul valore dichiarato, l’Amministrazione — dopo aver chiesto informazioni complementari e consentito il contraddittorio — ha l’onere di applicare i metodi sussidiari degli artt. 30 e 31 CDC secondo la successione prevista. Nel caso di specie l’Ufficio si è avvalso direttamente della banca dati interna, senza rispettare tale sequenza.

Con il terzo motivo si deduce il regime della responsabilità solidale. La Corte richiama Sez. V, ord. n. 12141 del 2019 e Sez. V n. 7258 del 2020: a carico dell’Ufficio è richiesta la prova di una condotta attiva di partecipazione all’introduzione irregolare, con consapevolezza o ragionevole conoscibilità. Il giudice di appello è rimasto su affermazioni generiche, incorrendo in falsa applicazione della normativa unionale.

Il quarto motivo è inammissibile per difetto di specificità, non essendo stato riprodotto il testo della motivazione degli atti impositivi. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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