Motivazione apparente e causa petendi estranea al percorso logico del giudice (Cass. civ. Sez. I n. 87 del 03.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
È affetta da motivazione apparente, e pertanto nulla ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la decisione di merito il cui percorso logico non presenti alcuna attinenza con la causa petendi prospettata dalla parte. Il vizio ricorre quando il giudice fonda la propria decisione su circostanze e questioni del tutto estranee alle deduzioni difensive, così da non rendere comprensibile l’iter argomentativo seguito. La nullità della motivazione travolge anche le statuizioni autonome che, pur fondate su distinta ratio decidendi, si risolvano nella mera negazione del diritto senza esplicitazione del relativo percorso logico-giuridico.

Il Fatto

Un creditore ha chiesto l’ammissione allo stato passivo di una società in amministrazione straordinaria, invocando la prededuzione di crediti maturati in forza di un contratto di subappalto durante la precedente procedura di concordato preventivo con riserva ex art. 161, sesto comma, l. fall. Il giudice delegato ha ammesso i crediti al chirografo e il Tribunale di Roma, in sede di opposizione, ha rigettato la domanda con decreto.

Il Tribunale ha escluso la prededuzione sul rilievo del mancato espresso subentro dell’organo commissariale nel contratto, secondo la norma di interpretazione autentica dell’art. 1-bis d.l. n. 166/2008, e ha negato la consecuzione tra procedure. Ha inoltre escluso gli interessi moratori per difetto di prova sull’accordo relativo al termine di pagamento. Il creditore ha proposto ricorso per cassazione affidato a otto motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, con cui si denuncia la nullità del decreto per motivazione apparente, è fondato. La Corte rileva che il percorso logico seguito dal Tribunale non ha alcuna attinenza con la causa petendi prospettata dal ricorrente. Questi aveva fondato la richiesta di prededuzione sui crediti sorti per effetto di atti legalmente compiuti dal debitore durante la fase preconcordataria, sulla base del principio di consecuzione delle procedure.

Il Tribunale ha invece incentrato la decisione sulla diversa circostanza del mancato subentro dei commissari straordinari nel contratto di subappalto durante l’amministrazione straordinaria. La Corte osserva che non si comprende in quali termini tale circostanza possa ricondursi alla domanda e alle deduzioni del ricorrente relative alla precedente procedura concordataria. Ricorre dunque il vizio di motivazione apparente, in coerenza con il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 8053 del 2014 e dalle Sezioni Unite n. 22232 del 2016.

La nullità della sentenza travolge anche la statuizione sugli interessi. Il sesto motivo, relativo all’omesso esame dell’art. 13 del contratto di subappalto sul termine di pagamento a novanta giorni, era formulato in via subordinata rispetto all’accoglimento del primo; risultano pertanto assorbiti il sesto, il settimo e l’ottavo motivo.

È parimenti fondato il terzo motivo. Il decreto impugnato ha negato la prededuzione con una autonoma ratio decidendi, disconoscendo tout court la consecuzione tra la procedura concordataria e quella di amministrazione straordinaria, senza dare conto del percorso logico seguito. La sentenza va cassata per motivazione apparente anche sotto tale profilo, con assorbimento del quarto e del quinto motivo.

Il ricorso è pertanto accolto nei motivi primo e terzo, con cassazione del decreto impugnato per nullità della motivazione e rinvio al Tribunale di Roma, in diversa composizione, anche per la regolazione e la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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