Omessa comunicazione di misura cautelare e reddito di cittadinanza: fatto non sussistente (Cass. pen. Sez. 3 n. 12301 del 01.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La condotta di chi omette di comunicare all’INPS l’avvenuta applicazione di una misura cautelare personale non integra il reato di cui all’art. 7, comma 1, D.L. n. 4/2019. L’applicazione di tale misura, infatti, non costituisce causa di revoca o di riduzione del beneficio del reddito di cittadinanza, bensì determina, ai sensi dell’art. 7-ter D.L. n. 4/2019, la sospensione dell’erogazione del beneficio, con effetto non retroattivo, su provvedimento adottato dal giudice. Ne consegue che la relativa omissione non può essere ricondotta al novero delle “informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio” e il fatto tipico è insussistente ai sensi dell’art. 609, comma 2, cod. proc. pen..
Il Fatto
La Corte di appello di Palermo aveva confermato la condanna di un uomo per il reato di cui all’art. 7, comma 1, D.L. n. 4/2019, per aver omesso di comunicare all’INPS, dopo essere stato ammesso al reddito di cittadinanza, informazioni rilevanti ai fini della revoca del beneficio. In particolare, non aveva segnalato l’avvenuta esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, poi tramutata in arresti domiciliari, condizione considerata preclusiva al mantenimento del beneficio, continuando a percepirlo indebitamente per un certo periodo. Il giudice di primo grado aveva inoltre disposto la confisca della somma indebitamente percepita.
L’imputato ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge per l’erronea qualificazione della condotta e lamentando la mancata valutazione dei profili soggettivi del reato.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, accogliendo la tesi difensiva. I giudici di legittimità hanno preliminarmente ricostruito il quadro normativo, evidenziando come l’art. 3, comma 13, D.L. n. 4/2019 preveda una riduzione del parametro della scala di equivalenza per i componenti del nucleo familiare sottoposti a misure cautelari, mentre l’art. 7-ter del medesimo decreto stabilisca la sospensione dell’erogazione del beneficio nei confronti del soggetto cui è applicata una misura cautelare personale.
La Suprema Corte ha chiarito che l’omessa comunicazione dell’applicazione di una misura cautelare non può essere penalmente sanzionata, poiché tale circostanza non incide sulla revoca o sulla riduzione del beneficio, ma sulla sua sospensione, che opera ope legis e non richiede alcun obbligo di comunicazione in capo al beneficiario. Il legislatore, infatti, ha posto in capo al giudice che dispone la misura l’onere di adottare i provvedimenti di sospensione, senza prevedere alcun dovere di informativa a carico dell’indagato.
La Corte ha richiamato la recente giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 19873 del 04/02/2025) che esclude la rilevanza penale di tale omissione, non potendo essa inquadrarsi tra le “informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio”. Nel caso di specie, la situazione contestata configurava una mera ipotesi di sospensione del beneficio, non di revoca, rendendo la condotta insussistente.
La sentenza impugnata è stata pertanto annullata senza rinvio e la confisca del denaro revocata.
Nota della Redazione
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