Ricorso inammissibile per motivi reiterativi e non specifici (Cass. pen. Sez. VII n. 34542 del 23.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi si risolvono nella pedissequa reiterazione delle doglianze già dedotte in appello e puntualmente disattese dal giudice di merito. In tal caso i motivi sono non specifici ma soltanto apparenti, perché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata. Non è deducibile in sede di legittimità la contestazione della valutazione delle prove e della mancata esclusione della recidiva o del diniego delle circostanze attenuanti generiche quando implicano apprezzamenti riservati al giudizio di merito, salvo che la motivazione risulti frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Il Fatto
Il ricorrente impugna con ricorso per cassazione la sentenza con cui la Corte di appello di Torino ha parzialmente riformato la decisione del Tribunale di Alessandria, che lo aveva ritenuto responsabile del delitto di furto in abitazione aggravato e condannato alla pena ritenuta di giustizia.
Il ricorso articola quattro motivi: violazione di legge e vizio di motivazione nella valutazione delle prove; mancata esclusione della recidiva; mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche; determinazione del trattamento sanzionatorio. La questione arriva davanti alla Corte di legittimità perché il ricorrente censura il ragionamento del giudice di merito su tutti questi profili.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina separatamente i motivi e ne rileva l’inammissibilità. Il primo, relativo alla violazione di legge e alla correttezza della motivazione in ordine alle prove poste a base dell’affermazione di penale responsabilità, non è deducibile in sede di legittimità, perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito.
Secondo la ricostruzione del Collegio, tali motivi devono considerarsi non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. Il principio è confortato dal richiamo a Sez. 2 n. 42046 del 17/07/2019, Sez. 3 n. 44882 del 18/07/2014 e Sez. 6 n. 20377 del 11/03/2009.
Il secondo motivo, sulla mancata esclusione della recidiva, è inammissibile perché implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, che sfugge al sindacato di legittimità a meno che non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. Nel caso in esame le conclusioni del giudice territoriale sono ragionate e argomentate, e pertanto incensurabili; la Corte richiama sul punto Sez. U n. 10713 del 25/02/2010.
Il terzo motivo, sulla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è reiterativo di argomenti già vagliati e manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità. La Corte ricorda che non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, richiamando Sez. 2 n. 23903 del 15/07/2020, Sez. 2 n. 3896 del 20/01/2016, Sez. 3 n. 28535 del 19/03/2014 e Sez. 6 n. 34364 del 16/06/2010.
Quanto al quarto motivo, concernente la determinazione del trattamento sanzionatorio, esso è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale fornito sufficiente e non illogica motivazione, con adeguato esame delle deduzioni difensive. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma fissata in euro 3.000,00.
Nota della Redazione
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