Inammissibilità del ricorso per censure generiche e inosservanza della catena devolutiva (Cass. pen. Sez. 7 n. 19164 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che prospetti deduzioni generiche e meramente evocative di presunti vizi della sentenza impugnata, senza indicare con puntualità e concreta specificità le ragioni di fatto e di diritto a fondamento delle richieste. Le censure che contestano la valutazione delle emergenze probatorie effettuata dai giudici di merito non sono consentite in sede di legittimità qualora non siano state previamente dedotte in appello, con conseguente non consentita interruzione della catena devolutiva. Il calcolo della pena correttamente motivato, ancorché in termini favorevoli alla richiesta del ricorrente, non è sindacabile in cassazione.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di Appello di Napoli con cui era stata confermata la condanna per il reato di truffa, con riconoscimento del vincolo della continuazione tra tale reato e quelli già oggetto di unificazione da parte del Tribunale di Benevento. La difesa articolava sei motivi di ricorso, lamentando, tra l’altro, l’erronea applicazione della legge penale, la mancata assunzione di una prova decisiva, l’illogicità della motivazione e l’erronea valutazione delle prove.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione, letti gli atti e la memoria depositata dal ricorrente solo in data precedente all’udienza e quindi tardiva, ha ritenuto che tutti i motivi di ricorso fossero privi dei requisiti richiesti, a pena di inammissibilità, dagli artt. 581 e 591 cod. proc. pen.
I motivi, secondo la Corte, prospettavano deduzioni generiche e meramente evocative di presunti vizi, senza indicare con puntualità e concreta specificità le ragioni di fatto e di diritto a sostegno delle richieste, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato.
In particolare, le censure concernenti la valutazione delle emergenze probatorie, oltre a non essere state previamente dedotte in sede di appello, con conseguente non consentita interruzione della catena devolutiva (in tal senso richiamata Sez. 3, n. 2343 del 28/09/2018), fuoriuscivano dal perimetro del sindacato di legittimità.
La Corte ha infine rilevato che il calcolo della sanzione era stato correttamente motivato e comunque formulato in termini favorevoli alla richiesta del ricorrente, dichiarando pertanto il ricorso inammissibile e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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