Divieto di avvicinamento e legittimo impedimento a comparire (Cass. pen. n. 16112/2026)
Principi di diritto (Massima)
La sottoposizione dell’imputato alla misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, ai sensi dell’art. 282-ter cod. proc. pen., non integra un legittimo impedimento a comparire in udienza. La partecipazione al processo penale non costituisce una violazione dolosa della prescrizione impositiva della distanza, trattandosi dell’esercizio di un diritto fondamentale dell’imputato a difendersi nel contraddittorio con l’accusa, tutelato dall’art. 111 Cost. e dall’art. 6 CEDU. L’eventuale vicinanza alla persona offesa nei luoghi deputati allo svolgimento dell’udienza è giustificata dall’esercizio del diritto di difesa e si svolge sotto il controllo diretto dell’autorità giudiziaria, circostanza che rende non necessaria una preventiva autorizzazione. Diversa è l’ipotesi dell’obbligo di dimora in comune diverso da quello del giudizio, che integra un limite alla libertà di locomozione ostativo alla libera partecipazione.
Il Fatto
La Corte d’appello di Ancona, con sentenza del 14 luglio 2025, confermava il giudizio di penale responsabilità dell’imputato per i reati contestati, riducendo la pena inflitta dal Tribunale, e lo assolveva dal reato di atti persecutori commesso in danno di una persona offesa. Nel corso del giudizio di primo grado e di appello, l’imputato, sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alle persone offese con prescrizione di mantenere una distanza non inferiore a 500 metri, era stato dichiarato assente, senza che il giudice avesse disposto la sua traduzione o autorizzazione a comparire.
Avverso la sentenza di appello, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 420-bis, 420-ter e 598-ter cod. proc. pen., nonché degli artt. 24 e 111 Cost., sostenendo che il giudice avrebbe dovuto autorizzarlo a comparire in udienza, essendo la misura del divieto di avvicinamento idonea a integrare un legittimo impedimento, alla stregua dei principi affermati dalle Sezioni Unite Costantino (n. 7635 del 30/09/2021) e dalla successiva giurisprudenza estensiva all’obbligo di dimora.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione rigetta il ricorso, ritenendo infondata la tesi difensiva e distinguendo la fattispecie in esame da quelle oggetto dei precedenti richiamati. La Corte richiama il principio affermato dalle Sezioni Unite Costantino, secondo cui la restrizione agli arresti domiciliari per altra causa integra un legittimo impedimento assoluto a comparire, obbligando il giudice al rinvio e alla traduzione dell’imputato, salva rinuncia espressa. La Corte osserva, tuttavia, che tale principio è stato esteso dalla giurisprudenza successiva anche all’ipotesi di obbligo di dimora in comune diverso da quello in cui si celebra il processo, in quanto trattasi di misura che limita la libertà di locomozione e impedisce all’imputato di raggiungere autonomamente l’ufficio giudiziario.
La Corte rileva che la misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa ex art. 282-ter cod. proc. pen. ha natura e funzione differenti. Tale misura, introdotta parallelamente al delitto di atti persecutori, prescrive all’imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa. La sua ratio è quella di tutelare la vittima da possibili aggressioni fisiche o psicologiche, ma non comporta una limitazione della facoltà di locomozione dell’imputato in senso assoluto, né gli impedisce di spostarsi autonomamente per raggiungere l’ufficio giudiziario dove si celebra il processo.
La Corte sottolinea che la partecipazione all’udienza da parte dell’imputato sottoposto al divieto di avvicinamento, anche quando si svolga con la presenza della persona offesa, non è configurabile come violazione dolosa del provvedimento, essendo tale presenza espressione del diritto di partecipare al processo, tutelato dall’art. 111 Cost. e dall’art. 6, comma 3, lett. c), CEDU. L’eventuale vicinanza dell’imputato alla persona offesa nei luoghi deputati allo svolgimento dell’udienza penale è giustificata dall’esercizio di un diritto fondamentale, rispetto al quale le esigenze di tutela della persona offesa appaiono recessive, dovendo essere contestualizzate rispetto alla natura dei luoghi e al controllo diretto dell’autorità giudiziaria, che garantisce almeno astrattamente la tutela della persona offesa. La Corte precisa, infine, che non è configurabile un obbligo del giudice di autorizzare preventivamente la comparizione, atteso che l’eventuale incontro in aula si svolge sotto il controllo dell’autorità giudiziaria, e che una diversa interpretazione finirebbe per subordinare l’esercizio del diritto di difesa a un’autorizzazione che il sistema non richiede. Il ricorso viene conseguentemente rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e nulla per le spese della parte civile, non avendo quest’ultima svolto attività difensiva utile oltre la mera richiesta di rigetto.
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