Ricorso inammissibile se reitera i motivi d’appello senza critica argomentata (Cass. pen. Sez. VII n. 34884 del 27.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione avverso sentenza di appello resa in doppia conforme, i motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione delle censure già dedotte in appello e già compiutamente esaminate e disattese dal giudice territoriale sono inammissibili, perché non specifici ma solo apparenti. Essi, infatti, omettono di assolvere la funzione tipica di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata. È precluso alla Corte di cassazione non solo sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei gradi di merito, ma anche saggiare la tenuta logica della pronuncia mediante il raffronto con modelli di ragionamento mutuati dall’esterno.

Il Fatto

Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli, che aveva confermato la condanna per il reato di cui all’art. 474 cod. pen. Con i primi tre motivi contestava la violazione del diritto di difesa in relazione agli artt. 468, 178 e 179 cod. proc. pen., nonché violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell’elemento oggettivo e soggettivo del reato.

Con ulteriori motivi deduceva l’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. e la disciplina della recidiva. La questione approdava in sede di legittimità per la dedotta erroneità della sentenza di secondo grado.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha rilevato che i primi tre motivi non sono formulati in termini consentiti dalla legge in questa sede. Essi si fondano su profili di censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e già compiutamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale.

Il Collegio ha qualificato tali doglianze come non specifiche ma soltanto apparenti, perché volte a prefigurare un’alternativa ricostruzione della vicenda fattuale mediante criteri diversi da quelli utilizzati dai giudici di merito, e dunque a pervenire a conclusioni differenti sul giudizio di responsabilità.

Richiamando il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260, la Corte ha ribadito la preclusione per il giudice di legittimità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella dei gradi precedenti, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno.

Quanto agli ulteriori motivi, aventi ad oggetto l’art. 131-bis cod. pen. e la recidiva, la Corte ha ritenuto anch’essi non formulati in termini consentiti, in quanto fondati su profili già dedotti in appello e già esaminati e disattesi dalla Corte territoriale.

Il Collegio ha quindi evidenziato che la Corte territoriale, con motivazione esente da vizi censurabili in sede di legittimità, ha esplicitato le ragioni del proprio convincimento con congrue e lineari argomentazioni, affermando la sussistenza di tutti i presupposti costitutivi della condotta ascritta al ricorrente.

Ne è conseguita la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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