Recidiva e pena tra minimo edittale e potere discrezionale del giudice (Cass. pen. Sez. VII n. 21408 del 10.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di recidiva ritualmente contestata, il giudice è tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell’illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, escludendo l’aumento di pena, con adeguata motivazione sul punto, ove non ritenga che dal nuovo delitto possa desumersi una maggiore capacità delinquenziale. La determinazione della misura della pena, tra il minimo e il massimo edittale, rientra nell’ampio potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita attraverso l’enunciazione, anche sintetica, della valutazione di uno o più dei criteri indicati nell’art. 133 cod. pen. Il sindacato di legittimità è ammissibile solo quando la quantificazione costituisca il frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico.

Il Fatto

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che aveva confermato la pronuncia di condanna emessa dal Gip del Tribunale locale per il reato di cui agli artt. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990, per avere detenuto sostanza stupefacente del tipo cocaina suddivisa in due panetti.

Con due motivi di ricorso ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando la mancata esclusione della recidiva in capo all’imputato e l’eccessività del trattamento sanzionatorio.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara inammissibile il primo motivo perché non si confronta con gli argomenti svolti dal giudice di appello. Richiama il principio per cui, in tema di recidiva ritualmente contestata, il giudice deve verificare in concreto se la reiterazione dell’illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, escludendo l’aumento di pena, con adeguata motivazione, ove non ritenga che dal nuovo delitto possa desumersi una maggiore capacità delinquenziale (Sez. F n. 35526 del 19/08/2013).

Nel caso concreto la Corte territoriale, con percorso argomentativo rispondente al principio, ha rilevato dall’esame delle modalità del fatto e dai precedenti penali che il primo giudice aveva correttamente ritenuto la contestata recidiva, sia pure ritenuta equivalente alle circostanze attenuanti generiche, con sostanziale mitigazione dell’effetto dell’aumento di pena. La condizione di recidivo reiterato impediva di dichiarare la prevalenza delle attenuanti generiche, rilevando la mancanza di un dato empirico ancor più significativo rispetto alla riscontrata sussistenza di un legame tra il nuovo episodio e i precedenti.

La maggiore pericolosità del reo si desume dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza, che ha evidenziato la gravità della condotta, la negativa personalità dell’imputato, i precedenti annoverati e il perseverare nella commissione di fatti illeciti.

Parimenti inammissibile è il motivo afferente al trattamento sanzionatorio. La Corte territoriale, facendo corretta applicazione dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., ha ritenuto congrua la pena determinata dal primo giudice, che l’aveva fissata muovendo dal minimo edittale, dopo il bilanciamento tra le attenuanti generiche e la contestata recidiva e la riduzione per il rito abbreviato. Il sindacato di legittimità sulla quantificazione della pena è ammissibile solo quando essa costituisca frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. II n. 36104 del 27/04/2017; Sez. III n. 6877 del 26/10/2016).

All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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