Società di fatto e onere della prova a carico del lavoratore ricorrente (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 21536 del 26.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Chi agisce in giudizio affermando l’esistenza di una società di fatto quale propria controparte contrattuale è tenuto a provarne l’esistenza, secondo le regole generali dell’art. 2697 cod. civ. L’esistenza di una società di fatto postula la dimostrazione, anche per prove orali o presunzioni, del patto sociale e dei suoi elementi costitutivi: fondo comune, esercizio in comune dell’attività economica, ripartizione di guadagni e perdite, vincolo di collaborazione. La sentenza che, valutato il materiale istruttorio, escluda tale vincolo e ritenga il rapporto intercorso con distinte ditte individuali è immune da vizi di motivazione e correttamente applica l’onere probatorio. La domanda proposta verso la società di fatto non comprende quella verso il singolo datore asseritamente socio, trattandosi di soggetti legittimati passivi distinti e di domanda diversa per petitum e causa petendi.

Il Fatto

Il lavoratore aveva convenuto in giudizio i titolari di alcune ditte individuali, chiedendo l’inquadramento nel terzo livello del contratto collettivo dell’edilizia e la condanna alle differenze retributive, sul presupposto dell’esistenza di una società di fatto tra i datori. Il Tribunale di Torre Annunziata aveva rigettato la domanda; la Corte d’Appello di Napoli, con sentenza del 4 giugno 2021, aveva confermato la decisione.

La corte territoriale aveva ritenuto che il lavoratore avesse avuto rapporti con le diverse ditte individuali, escludendo la società di fatto per difetto di prova dei conferimenti a un fondo comune e della partecipazione agli utili e alle perdite, e negando altresì un trasferimento di azienda tra i vari datori. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione articolando sette motivi; i datori sono rimasti intimati.

La Motivazione della Corte

I primi quattro motivi investono l’onere della prova e la motivazione della sentenza impugnata. Il ricorrente deduce la violazione dell’art. 2697 cod. civ., lamentando che l’onere di provare la società di fatto sia stato addossato al lavoratore pur essendo questi terzo e non socio, e denuncia motivazione apparente per asserita violazione degli artt. 132 e 112 cod. proc. civ. e dell’art. 115 cod. proc. civ.

La Corte ritiene i motivi tutti inammissibili perché poco chiari e comunque privi di pregio. La sentenza impugnata reca motivazione adeguata e applica correttamente le regole dell’onere probatorio, che fanno carico a chi afferma l’esistenza di una società quale controparte contrattuale di provarne l’esistenza. Il giudice di merito ha ritenuto che dal complesso dell’attività istruttoria — in particolare le deposizioni testimoniali, testualmente riportate dal primo giudice — non risulti provato il vincolo societario volto a conseguire, con un fondo comune e nell’esercizio in comune dell’attività d’impresa, un risultato economico comune.

Dai documenti depositati, anche dall’appellante, è emerso che nel periodo dal 2005 al 2012 il lavoratore aveva instaurato diversi rapporti con le distinte ditte individuali, alcune poi cessate. La Corte ribadisce che l’esistenza di una società di fatto postula la dimostrazione, anche con prove orali o presunzioni, del patto sociale e dei suoi elementi costitutivi, circostanze non emerse nel caso di specie.

Il quinto motivo è inammissibile: la dedotta conferma dell’esistenza dell’azienda in memoria non attiene al trasferimento di azienda ed è irrilevante rispetto alla domanda. Il sesto motivo, relativo all’utilizzo di documenti tardivamente prodotti, è inammissibile perché non si parametra alla sentenza, che ha ribadito essere onere del lavoratore dimostrare l’esistenza della società.

Quanto al settimo motivo, la Corte esclude l’omessa pronuncia: la domanda riguardava la società e non il singolo datore di lavoro. Il tentativo di ritenere la domanda verso il singolo implicita in quella verso la società — perché il più comprenderebbe il meno — non regge, trattandosi di soggetti legittimati passivi distinti e di domanda diversa per petitum e causa petendi. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con raddoppio del contributo unificato se dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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