Riesame e restituzione dei dispositivi: l’interesse alla disponibilità dei dati (Cass. pen. Sez. III n. 23745 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
È ammissibile il ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso l’ordinanza del tribunale del riesame che annulli il sequestro probatorio di dispositivi informatici, ma la relativa impugnazione presuppone che sia stato dedotto l’interesse concreto e attuale alla esclusiva disponibilità dei dati, non essendo sufficiente la restituzione del device previa estrazione di copia forense (Sez. U, n. 40963 del 20/07/2017). Il decreto di sequestro assolve l’obbligo di motivazione quando, in relazione al fatto ipotizzato e alla natura del bene, individua l’oggetto della ricerca, i possibili interlocutori e i profili cronologici, sì che il tribunale del riesame non può valorizzarne frammentariamente la sola parte dispositiva, trascurando la motivazione che la precede. Il vizio di motivazione apparente è configurabile quando manca il nesso razionale tra premesse e conclusioni e non è ricostruibile l’iter logico del provvedimento.
Il Fatto
Il pubblico ministero presso il Tribunale di Reggio Emilia aveva disposto, in data 09.12.2025, il sequestro probatorio di un’area, di dispositivi informatici e di documentazione, in relazione a reati ambientali ipotizzati a carico di soggetti indagati e di società dagli stessi gestite. Il provvedimento era stato eseguito il giorno successivo.
Il tribunale del riesame, con ordinanza del 05.02.2026, aveva annullato il decreto limitatamente ai dispositivi informatici e al fondo individuato per mappali, rigettando nel resto l’istanza. Il Procuratore della Repubblica ha quindi proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi, sostenendo la violazione delle norme processuali sul riesame, l’inesistenza dell’interesse all’impugnazione in capo agli indagati e il carattere solo apparente del vizio di motivazione ravvisato dal collegio della cautela.
La Motivazione della Corte
Sul primo motivo, la Corte muove dal dato, confermato nell’ordinanza, della intervenuta restituzione dei dispositivi informatici al momento dell’udienza di riesame, previa estrazione di copia forense. Richiamando le Sezioni Unite n. 40963 del 20/07/2017, la sentenza ricorda che, in tale situazione, il ricorso è ammissibile ma solo quando sia dedotto l’interesse concreto e attuale alla esclusiva disponibilità dei dati. Tale deduzione risulta del tutto assente nell’ordinanza impugnata, anche con riguardo alla posizione dell’indagata nei cui confronti non era stato eseguito alcun sequestro di dispositivi.
Il secondo motivo è parimenti accolto. La Corte rileva che il decreto di sequestro conteneva una preliminare descrizione dei reati ipotizzati e una specifica illustrazione dell’oggetto del vincolo, con individuazione delle pratiche urbanistiche e ambientali, degli atti connessi, dei possibili interlocutori e dei profili cronologici. L’ordinanza impugnata, per contro, aveva affermato l’assenza di delimitazione dell’oggetto, degli interlocutori e del periodo, valorizzando frammentariamente la sola parte finale del decreto.
Secondo il collegio, la parte dispositiva costituisce la sintesi operativa del provvedimento e va letta alla luce della motivazione che la precede. L’obbligo di motivazione del decreto di sequestro, modulato in rapporto al fatto ipotizzato, al tipo di illecito e alla natura del bene, era stato assolto; il mero richiamo agli articoli di legge sarebbe stato insufficiente, ma qui la descrizione era dettagliata e puntuale. L’ordinanza, non confrontandosi con essa, risulta affetta da motivazione apparente, priva di ricostruibile iter argomentativo.
Il terzo motivo è assorbito dai precedenti e, in ogni caso, infondato, per difetto di dimostrazione documentale delle integrazioni motivazionali che il pubblico ministero assume di aver reso in udienza, non essendo sufficiente la mera attestazione personale. La Corte annulla dunque l’ordinanza e rinvia per nuovo giudizio al tribunale di Reggio Emilia, competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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