Bancarotta: prescrizione del reato satellite non incide sul trattamento sanzionatorio (Cass. pen. Sez. I n. 22146 del 16.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di bancarotta fraudolenta, il reato si consuma alla data della sentenza dichiarativa di fallimento, che ne costituisce elemento costitutivo. A tale momento deve farsi riferimento per ogni valutazione connessa al tempus commissi delicti, compresa la revoca della sospensione condizionale della pena ex art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen., non potendosi retrodatare la consumazione al momento degli atti distrattivi o della cessazione dalla carica. Il reato di bancarotta semplice contestato in via autonoma si estingue per prescrizione maturata prima della sentenza di appello, se non constano sospensioni del relativo termine. La caduta di tale reato non impone però la rimodulazione della pena quando esso sia stato valutato quale aggravante ai sensi dell’art. 219, secondo comma, n. 1, l. fall., poiché il giudizio di equivalenza tra aggravante e attenuanti generiche, in presenza di recidiva, resta sottratto alla possibile prevalenza di queste ultime per effetto dell’art. 69, ultimo comma, cod. pen.

Il Fatto

La Corte d’appello di Trieste, con sentenza del 14 gennaio 2025, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Udine per bancarotta fraudolenta patrimoniale e bancarotta semplice per aggravamento del dissesto. L’imputato, già amministratore di diritto e poi liquidatore della società fallita nel 2017, proponeva ricorso per cassazione con due separati atti difensivi, depositati da distinti difensori.

Un primo ricorso contestava il dolo della bancarotta fraudolenta e l’illegittima revoca della sospensione condizionale; un secondo deduceva la maturazione della prescrizione del reato di bancarotta semplice prima della sentenza di appello, con conseguente obbligo di rimodulare la pena. Il Procuratore generale concludeva per l’accoglimento limitato al trattamento sanzionatorio.

La Motivazione della Corte

La Corte ha respinto il primo motivo del primo ricorso. La sentenza d’appello ha motivato in modo non illogico la consapevolezza dell’amministratore di diritto, desunta dall’agire a stretto contatto con l’amministratore di fatto e dall’assidua presenza nella sede sociale. È principio consolidato che, in tema di bancarotta fraudolenta, l’amministratore di diritto risponde insieme a quello di fatto per non aver impedito l’evento: sul piano soggettivo è sufficiente la generica consapevolezza che l’amministratore effettivo distragga i beni sociali, non deducibile dal solo fatto dell’accettazione formale della carica (Sez. V n. 7332 del 07.01.2015). Neppure si ravvisa il denunciato travisamento delle dichiarazioni liberatorie del coimputato, che l’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. impone di valutare unitamente agli altri elementi di conferma (Sez. IV n. 6829 del 15.01.2009).

Infondato è anche il secondo motivo, sulla revoca del beneficio. Il fallimento, dichiarato il 23 febbraio 2017, è la data di commissione della bancarotta fraudolenta e si colloca entro il quinquennio dalla irrevocabilità della sentenza che aveva concesso la sospensione condizionale. La Corte esclude la possibilità di retrodatare la consumazione del reato di cui all’art. 216 l. fall. al compimento degli atti distrattivi o alla cessazione dalla carica, richiamando il principio secondo cui luogo e tempo del reato coincidono con quelli della sentenza dichiarativa di fallimento (Sez. V n. 13910 del 08.02.2017; Sez. V n. 40477 del 18.05.2018). Lo stesso criterio vale ai fini della revoca del beneficio (Sez. I n. 12751 del 24.11.2020; Sez. I n. 1825 del 06.11.2006), indirizzo cui il collegio intende dare continuità.

È invece fondato il primo motivo del secondo ricorso. Il reato di bancarotta semplice era compreso nell’ambito devoluto al giudice di appello; commesso il 23 febbraio 2017, per effetto degli atti interruttivi la prescrizione è maturata il 23 agosto 2024, prima della sentenza di appello del 14 gennaio 2025. Non constano sospensioni del termine, non essendovi stati rinvii di udienza su richiesta della difesa. La sentenza va pertanto annullata senza rinvio limitatamente a tale reato.

Quanto al secondo motivo del medesimo ricorso, la Corte lo ritiene infondato. La pena era stata calcolata applicando l’art. 219, secondo comma, n. 1, l. fall., che configurò il più fatto di bancarotta come aggravante della bancarotta fraudolenta, ritenuta equivalente alle attenuanti generiche e alla recidiva. Il giudizio di equivalenza non può essere modificato in senso più favorevole dopo la caduta dell’aggravante, perché l’art. 69, ultimo comma, cod. pen. impedisce la prevalenza delle attenuanti (Sez. III n. 29723 del 22.05.2024). Dall’eliminazione del reato del capo n. 2 non derivano quindi modifiche del trattamento sanzionatorio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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