Ricorso inammissibile per motivi generici e riproduttivi di censure già vagliate (Cass. pen. Sez. VII n. 30714 del 15.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, con unico e comune motivo, prospetti deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste, riproducendo profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di appello con corretti argomenti giuridici e di merito. La censura di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione non può risolversi nella mera riproposizione di questioni non scandite da specifica criticità delle argomentazioni a base della sentenza impugnata, risultando manifestamente infondata quando la motivazione del provvedimento oggetto di ricorso non presenti i denunciati vizi. Quanto alle scelte sanzionatorie, il giudice di merito che abbia puntualmente argomentato la congruità del trattamento applicato esprime un giudizio insindacabile in sede di legittimità ove sorretto da adeguata motivazione.
Il Fatto
Due imputati propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello, sezione distaccata di Taranto, con la quale è stata confermata la loro responsabilità in relazione a fatti di cessione di stupefacente. Con unico e comune motivo, i ricorrenti deducono il vizio di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, dolendosi in particolare della mancata indicazione delle ragioni poste a fondamento dell’affermazione di responsabilità e del profilo sanzionatorio, assumendo che la pena inflitta avrebbe dovuto essere contenuta nei minimi edittali.
La questione giunge davanti alla Corte di Cassazione perché i ricorrenti intendono contestare il percorso argomentativo del giudice di appello, sia sul piano dell’affermazione di responsabilità sia su quello del trattamento sanzionatorio.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII dichiara inammissibile il ricorso. Il motivo unico e comune prospetta deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste. Le censure riproducono, inoltre, profili già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di appello con corretti argomenti giuridici e di merito.
Il ricorso non è scandito da specifica criticità delle argomentazioni a base della sentenza impugnata, così palesandosi manifestamente infondato perché incentrato su un’asserita contraddittorietà motivazionale che non emerge dal provvedimento impugnato. La Corte richiama, in particolare, le considerazioni svolte alle pagine 6/8 della sentenza di appello, che con argomentazioni immuni dai denunciati vizi chiariscono le ragioni per le quali il quadro probatorio consentiva di ritenere provata la responsabilità degli imputati.
Con riferimento a uno dei ricorrenti, la Corte rileva che i motivi di appello non riguardavano l’accertamento della responsabilità, ma solo il trattamento sanzionatorio: le censure svolte su questioni diverse da quest’ultimo sono pertanto prive di pregio. L’altro ricorrente aveva invece rinunciato, ex art. 599-bis cod. proc. pen., ai motivi di appello diversi da quelli sulla quantificazione della pena.
Quanto al trattamento sanzionatorio, i giudici di appello motivano puntualmente le ragioni per le quali, riconosciuta l’aggravante dell’art. 99, comma 4, cod. pen., non fosse possibile applicare l’art. 69, comma 2, cod. pen. in ragione del divieto di cui all’art. 69, ultimo comma, cod. pen., e come l’aumento a titolo di continuazione dovesse ritenersi congruo, tenuto conto delle modalità del fatto e del numero definito esorbitante di cessioni, nonché della personalità del ricorrente, gravato da plurimi precedenti penali.
Quanto all’altra ricorrente, la Corte territoriale, aderendo alla richiesta ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha ritenuto con motivazione adeguata che la pena concordata fosse corretta e congrua rispetto al fatto e alla personalità della ricorrente. I ricorsi sono dunque dichiarati inammissibili, con condanna di ciascun ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione.
Nota della Redazione
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