Pericolo di fuga nell’estradizione passiva: valutazione prognostica e concretezza (Cass. pen. Sez. VI n. 37377 del 17.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure coercitive disposte nell’ambito di una procedura di estradizione passiva, i requisiti di concretezza ed attualità del pericolo di fuga devono essere valutati dal giudice avendo riguardo alla finalità della consegna, alla quale la procedura è preordinata. Il giudizio è prognostico, ma non astratto: si ancora a concreti elementi tratti dalla vita dell’estradando e al rischio che questi possa sottrarsi alla consegna allontanandosi dal territorio nazionale. La censura che si limiti a sostenere la radicale insussistenza del pericolo di fuga o l’adeguatezza di una misura meno gravosa, senza contrastare sul piano fattuale la motivazione del giudice di merito, è generica. Resta distinta e non sovrapponibile la questione dell’ostatività della pena prevista dall’ordinamento straniero, che, se non allegata davanti al giudice di merito, non può essere introdotta per la prima volta in sede di legittimità.

Il Fatto

Un’estradando ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui la Corte di appello, in sede di riesame cautelare, ha rigettato la richiesta di sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari. La misura era stata applicata ai fini estradizionali in relazione a un delitto di omicidio volontario.

Il difensore ha dedotto, con unico motivo, l’apparenza della motivazione in ordine al pericolo di fuga, valorizzando il radicamento del ricorrente in Italia, l’assenza di precedenti nel territorio nazionale, la fuga dalla Cina per timore della pena di morte, l’ammissione delle generalità e del coinvolgimento nel fatto, l’assenza di contatti all’estero e l’insufficienza non spiegata del braccialetto elettronico. Il ricorrente ha inoltre allegato la domanda estradizionale secondo cui il reato è punito con la pena di morte, ostativa all’estradizione.

La Motivazione della Corte

La Sesta Sezione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il percorso argomentativo muove dalla constatazione che l’ordinanza impugnata, dopo aver richiamato le ragioni del provvedimento impositivo, ha escluso la sopravvenienza di elementi diversi da quelli già considerati. L’estradando, nell’interrogatorio, ha ammesso il coinvolgimento nella vicenda, pur prospettando la legittima difesa, ha dichiarato di essere fuggito per timore della pena di morte e di aver utilizzato nel tempo sempre false generalità.

Su questa base la Corte ha ritenuto la motivazione adeguata a sostenere l’esclusiva adeguatezza della misura carceraria per assicurare l’efficacia del procedimento di estradizione. Il ricorso è apparso manifestamente generico laddove deduce la radicale insussistenza del pericolo di fuga, senza confrontarsi con gli elementi valorizzati dal giudice di merito.

Quanto all’ostatività della pena prevista dall’ordinamento cinese, la Corte ha rilevato che il profilo non è stato né allegato né dedotto davanti al giudice di merito, trattandosi di emergenza correlata, per stessa ammissione della difesa, alla sopravvenuta domanda estradizionale. Esso resta quindi estraneo al perimetro del giudizio di legittimità.

Anche la censura sull’adeguatezza della misura domiciliare con braccialetto elettronico, e sulla disponibilità di terzi all’accoglienza, è stata giudicata genericamente proposta per ragioni di fatto. La Corte ha richiamato l’orientamento per cui, in tema di misure coercitive nell’ambito di una procedura di estradizione passiva, i requisiti di concretezza e attualità del pericolo di fuga vanno accertati secondo un giudizio prognostico, ancorato a concreti elementi tratti dalla vita dell’estradando, sul rischio che questi possa sottrarsi alla consegna allontanandosi dal territorio nazionale (Sez. VI n. 26647 del 30.05.2024, Ghouri).

Alla declaratoria di inammissibilità sono seguite la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, nonché gli adempimenti di cancelleria di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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