Reddito di cittadinanza, convivente già percettore esclude la non punibilità (Cass. pen. Sez. VII n. 34074 del 22.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
La percezione del reddito di cittadinanza da parte di un componente del nucleo familiare impedisce l’erogazione del medesimo beneficio in favore di altro soggetto convivente, sicché la domanda presentata in violazione di tale regola integra il reato di cui all’art. 7, commi 1 e 2, D.L. n. 4 del 2019. Il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è giustificato quando l’indebita percezione si protragga per un arco temporale significativo e cagioni un danno apprezzabile all’amministrazione. Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere motivato con l’assenza di elementi positivi, non essendo più sufficiente, dopo la riforma del 2008, il solo stato di incensuratezza.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato in primo grado alla pena di due anni di reclusione per aver presentato domanda di ammissione al reddito di cittadinanza benché una componente del suo nucleo familiare fosse già percettrice del medesimo reddito. La Corte d’appello di Reggio Calabria ha confermato la condanna, respingendo le doglianze dell’imputato.

Avverso tale pronuncia il condannato propone ricorso per cassazione, articolando due motivi: il primo censura il diniego della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., sostenendo che la differenza tra quanto indebitamente percepito e quanto gli sarebbe comunque spettato comporterebbe un danno non grave; il secondo contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto il primo motivo, relativo alla pretesa particolare tenuità del fatto. Il giudice di merito ha escluso la sussistenza del requisito, osservando che la percezione del reddito da parte di uno dei due conviventi appartenenti al medesimo nucleo familiare impedisce l’erogazione in favore dell’altro. La doglianza difensiva, secondo cui il ricorrente avrebbe comunque avuto diritto all’erogazione, è stata quindi ritenuta infondata.

La Corte valorizza inoltre il dato temporale ed economico: il beneficio è stato percepito da settembre 2019 a novembre 2020, per un totale di euro 7500, con contestuale danno per l’amministrazione pubblica. La difesa aveva dedotto l’effettuazione di bonifici in favore di un fondo istituito dal Comune di Milano, ma il giudice di merito li ha ritenuti estranei al procedimento e quindi irrilevanti. Tale valutazione non risulta censurabile, poiché la restituzione a diverso titolo non incide sulla configurazione del reato né sulla gravità del danno arrecato all’ente erogatore.

Quanto al secondo motivo, la Corte ribadisce un principio consolidato: il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo. Dopo la riforma dell’art. 62-bis cod. pen. disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato, come affermato da Sez. 4, n. 32872 del 08.06.2022, Rv. 283489.

La Corte precisa che il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti: è sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall’interessato, secondo quanto affermato da Sez. 3, n. 2233 del 17.06.2021, Rv. 28269. Nel caso concreto, il giudice di merito ha affermato l’insussistenza di elementi favorevoli da valutare, che peraltro il ricorrente non aveva neppure evidenziato.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile. A norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità — sul punto richiamata Corte cost., sent. n. 186 del 13.06.2000 — alla condanna alle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *