Dichiarazioni predibattimentali della vittima deceduta e prova della responsabilità (Cass. pen. Sez. II n. 26220 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di letture dibattimentali, il decesso della persona offesa, già esaminata nel corso delle indagini preliminari quale persona informata dei fatti, integra un’ipotesi di impossibilità di natura oggettiva che consente l’acquisizione e l’utilizzabilità delle sue dichiarazioni ai sensi dell’art. 512 cod. proc. pen., senza che ciò comporti violazione dell’art. 6 CEDU quando la sentenza di condanna si fondi in modo esclusivo o significativo su tali dichiarazioni, poiché la sopravvenuta morte del dichiarante non può essere collegata all’intento di sottrarsi al contraddittorio dibattimentale. Le dichiarazioni predibattimentali acquisite ai sensi dell’art. 512 cod. proc. pen. possono costituire la base esclusiva e determinante dell’accertamento di responsabilità, purché rese in presenza di adeguate garanzie procedurali, individuabili nell’accurato vaglio di credibilità dei contenuti accusatori e nella compatibilità della dichiarazione con i dati di contesto. Le dichiarazioni della persona offesa possono inoltre costituire anche da sole prova del fatto, senza necessità di riscontri estrinseci, ove siano sottoposte a una verifica di credibilità soggettiva e di attendibilità intrinseca più rigorosa di quella richiesta per le dichiarazioni di qualsiasi altro testimone. L’individuazione, personale o fotografica, compiuta nel corso delle indagini preliminari costituisce manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e specie del più generale concetto di dichiarazione: la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento, ma dal valore e dall’attendibilità della dichiarazione.
Il Fatto
La ricorrente è stata condannata in primo grado, all’esito dell’unificazione dei reati sotto il vincolo della continuazione e del riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti contestate, alla pena di anni due, mesi quattro di reclusione ed euro seicento di multa per il delitto di rapina aggravata di cui all’art. 628, comma 1 e 3 n. 1, cod. pen. Secondo le conformi sentenze di merito, in due occasioni la donna, insieme ad altre persone, avrebbe aggredito fisicamente la vittima con pugni e calci e, minacciandola, le avrebbe sottratto del denaro e un telefono cellulare.
La Corte di appello di Salerno, con sentenza del 05.12.2025, ha confermato la condanna. Avverso tale pronuncia l’imputata ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dei principi convenzionali in materia di dichiarazioni non escusse nel contraddittorio, il vizio di motivazione sulla attendibilità della persona offesa, la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. per mancanza di riscontri e l’invalidità delle individuazioni fotografiche.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Quanto al primo motivo, esso non risulta specificamente dedotto nei motivi di appello, sicché non è deducibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., ed è comunque manifestamente infondato. Secondo il costante orientamento richiamato, il decesso della persona offesa integra un’ipotesi di impossibilità di natura oggettiva che consente l’acquisizione delle dichiarazioni ex art. 512 cod. proc. pen., senza violazione dell’art. 6 CEDU, non potendo la morte del dichiarante essere collegata all’intento di sottrarsi al contraddittorio.
La Corte ha osservato che la tesi difensiva si fonda su una giurisprudenza CEDU ormai superata. Il diritto consolidato espresso dalla Grande Camera (Al Khawaja e Tahery c. Regno Unito del 15 dicembre 2011 e Schatschaschwili c. Germania del 15 dicembre 2015) ammette che le dichiarazioni predibattimentali acquisite ex art. 512 cod. proc. pen. costituiscano la base esclusiva e determinante dell’accertamento, purché assistite da adeguate garanzie procedurali, individuate nell’accurato vaglio di credibilità e nella compatibilità con i dati di contesto, come ribadito da Sez. IV n. 13384 del 15.02.2024.
Il secondo e il terzo motivo sono stati giudicati generici e, rispettivamente, manifestamente infondati. La difesa non ha indicato gli specifici profili di inattendibilità del racconto. I giudici di appello hanno invece svolto un accurato vaglio critico, valorizzando plurimi elementi di riscontro: il referto del pronto soccorso, la deposizione dell’operante di polizia giudiziaria e la coincidenza dell’autovettura in uso a una delle coimputate con quella descritta dalla vittima. La Corte ha ribadito che le dichiarazioni della persona offesa possono da sole provare il fatto, senza riscontri estrinseci, ove sottoposte a verifica più rigorosa, richiamando Sez. Un. n. 41461 del 19.07.2012.
Quanto al quarto motivo, la Corte ha confermato che la forza probatoria dell’individuazione fotografica non dipende dalle modalità formali del riconoscimento, ossia dal rispetto delle formalità dell’art. 213 cod. proc. pen., bensì dalla credibilità di chi si è detto certo dell’identificazione, secondo Sez. V n. 23090 del 10.07.2020 e Sez. F n. 43285 del 08.08.2019. Da qui la declaratoria di inammissibilità, con condanna alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 628 c.p. – Rapina
- Art. 192 c.p.p. – Valutazione della prova
- Art. 213 c.p.p. – Ricognizione di persone. Atti preliminari
- Art. 512 c.p.p. – Lettura di atti per sopravvenuta impossibilità di ripetizione
- Art. 606 c.p.p. – Casi di ricorso