Rito abbreviato e multa oltre massimo edittale nella tentata rapina (Cass. pen. Sez. 2 n. 14890 del 24.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’errore nella determinazione della pena da parte del giudice di appello, consistente nell’applicazione di una riduzione non dovuta o nella fissazione di una componente sanzionatoria oltre i limiti edittali, comporta l’annullamento con rinvio della sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio. L’individuazione del reato più grave, ai fini del calcolo della pena, deve avvenire esclusivamente tra i reati non estinti per prescrizione. Il giudice di legittimità, nel valutare l’aspecificità dei motivi di ricorso, richiede un confronto effettivo con la motivazione impugnata, non essendo sufficienti doglianze meramente contestative di profili indiziari che siano stati razionalmente valorizzati e sottoposti a riscontro.
Il Fatto
La Corte d’appello di Catania ha confermato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato l’imputato responsabile del concorso nel delitto di tentata rapina aggravata, rideterminando la pena in anni due, mesi quattro di reclusione ed euro 3.000 di multa e dichiarando non luogo a procedere per altri reati a causa dell’intervenuta prescrizione.
Avverso tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale, deducendo l’illegittima applicazione della diminuente per il rito abbreviato a un giudizio celebrato con rito ordinario, e l’imputato, contestando l’identificazione e la determinazione della pena.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha ritenuto fondato il ricorso della Procura generale, rilevando che la Corte territoriale, pur avendo esplicitato in motivazione che la riduzione di un terzo non doveva essere applicata, ha poi concretamente ridotto la pena in misura corrispondente, determinando un trattamento sanzionatorio errato.
Quanto al ricorso dell’imputato, la Corte ha escluso la violazione del divieto di reformatio in peius, affermando che la scelta della pena base non poteva che cadere sul reato di tentata rapina, unico delitto non prescritto tra quelli considerati. Ha però ravvisato un ulteriore errore nella determinazione della multa, fissata dal giudice di merito in misura superiore al massimo edittale previsto ratione temporis per l’art. 628, terzo comma, cod. pen..
I primi due motivi di ricorso, relativi all’identificazione dell’imputato, sono stati dichiarati inammissibili per genericità e aspecificità, non avendo i motivi stessi confrontato criticamente gli elementi indiziari valorizzati dalla Corte territoriale e il loro riscontro documentale.
In accoglimento dei ricorsi, la Corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Catania, dichiarando l’inammissibilità del ricorso nel resto e l’irrevocabilità dell’affermazione di responsabilità per il reato di tentata rapina aggravata.
Nota della Redazione
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