Sequestro preventivo e confisca per equivalente limiti di sindacato (Cass. pen. Sez. III n. 30070 del 06.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di sequestri preventivi il ricorso per cassazione è ammesso, a norma dell’art. 325 cod. proc. pen., solo per violazione di legge, nella quale rientrano gli errores in iudicando o in procedendo e i vizi motivazionali così radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza. La richiesta di retrodatazione dell’iscrizione, nell’ambito del riesame, presuppone la decisività degli atti asseritamente acquisiti in ritardo, sicché è inammissibile per genericità il motivo che ometta di indicare gli atti affetti dal vizio e la loro incidenza sul compendio indiziario. Nel controllo del fumus commissi delicti il difetto dell’elemento soggettivo rileva solo se emerga ictu oculi. In tema di truffa contrattuale l’ingiusto profitto, con il correlativo danno, consiste nella stipulazione del contratto, indipendentemente dallo squilibrio oggettivo delle prestazioni.
Il Fatto
Il giudice per le indagini preliminari aveva disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta del denaro e di altri beni riconducibili al profitto di reati tributari e di truffa, per un importo di euro 587.745,8, nella disponibilità di una società cooperativa, e, in caso di incapienza, la confisca per equivalente nei confronti di due indagate, tra cui la ricorrente, asserita amministratrice di fatto.
Il Tribunale, adito in riesame, aveva rigettato l’istanza. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi, denunciando vizi di motivazione, errori di diritto in ordine alla configurabilità della truffa e all’elemento soggettivo, nonché la sproporzione del sequestro rispetto al profitto. Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio, ritenendo fondati i primi due motivi.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è rigettato nel suo complesso. Il primo motivo, relativo alla mancata retrodatazione dell’iscrizione, è dichiarato inammissibile. La Corte ricorda che la procedura introdotta dall’art. 335-quater, comma 5, cod. proc. pen. dalla riforma Cartabia consente di rivolgere la richiesta al giudice del riesame, ma solo se la retrodatazione è rilevante ai fini della decisione.
La ricorrente non ha allegato la decisività degli atti di cui assume l’acquisizione tardiva, né ha assolto il relativo onere di prova di resistenza. È onere della parte che eccepisce l’inutilizzabilità indicare gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne l’incidenza sul compendio indiziario già valutato. Non risulta, inoltre, allegato quando il pubblico ministero sia entrato in possesso dell’informazione rilevante.
Quanto al secondo motivo, la Corte richiama il principio per cui, in tema di truffa contrattuale, l’ingiusto profitto con il correlativo danno consiste nella stipulazione del contratto, a prescindere dallo squilibrio delle prestazioni; la doglianza non supera quindi il vaglio di ammissibilità per manifesta infondatezza. Sull’elemento soggettivo, la Corte precisa che il controllo sul fumus deve coinvolgere anche il difetto dell’elemento soggettivo, ma solo se di immediato rilievo ed emergente ictu oculi.
Il terzo, quarto e quinto motivo deducono vizi motivazionali e istanze rivalutative. La Corte ribadisce che, in materia di sequestri, il ricorso ex art. 325 cod. proc. pen. è ammesso solo per violazione di legge, non per l’illogicità manifesta denunciabile con l’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.. Le censure attaccano una motivazione non apparente, come emerge dall’analitico richiamo del materiale dichiarativo.
Sul quinto motivo la Corte osserva che il Tribunale non si è espresso solo sulla sproporzione, ma ha preliminarmente affrontato la questione asseritamente omessa, escludendo la dedotta insussistenza della truffa per carenza di danno. Le conclusioni dell’ordinanza impugnata sono pertanto immuni da vizi; segue la condanna della ricorrente alle spese processuali.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 325 c.p.p. – Ricorso per cassazione
- Art. 335-quater c.p.p. – Accertamento della tempestività dell'iscrizione nel registro delle notizie di reato
- Art. 606 c.p.p. – Casi di ricorso