Ricorso in cassazione inammissibile per motivi non deducibili in sede di legittimità (Cass. pen. Sez. VII n. 39882 del 11.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi propongono violazioni di legge smentite dagli atti processuali o un difetto di motivazione non risultante dal provvedimento impugnato. È parimenti inammissibile il motivo che, lungi dal confrontarsi criticamente con gli argomenti del giudice di merito, si limiti a reiterare censure già adeguatamente vagliate e disattese. La determinazione della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione quando la pena sia applicata in misura media o prossima al minimo. L’inammissibilità del ricorso dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi preclude il rilievo delle cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen.

Il Fatto

La Corte di Appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale locale che aveva condannato l’imputato alla pena di tre mesi di reclusione ed euro cento di multa per il reato di tentato furto di cui agli artt. 56 e 624 cod. pen., con la recidiva contestata.

Avverso tale pronuncia l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’applicazione della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale; violazione dell’art. 133 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla dosimetria della pena.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile, perché proposto con motivi non deducibili in sede di legittimità. Quanto al primo motivo, la Suprema Corte rileva che la doglianza sulla recidiva è palesemente smentita dagli atti: la recidiva specifica reiterata risulta essere stata disapplicata dal giudice di primo grado, come già osservato dalla Corte territoriale.

Il secondo motivo, invece, non si confronta criticamente con gli argomenti del provvedimento impugnato e si limita a reiterare profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito. Sul punto la Corte richiama Sez. VI n. 8700 del 21.1.2013 e Sez. Un. n. 8825 del 27.10.2016, Galtelli.

Quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte osserva che la motivazione della Corte territoriale è logica, congrua e corretta in punto di diritto. Il giudice di merito ha sottolineato che l’elevato valore della refurtiva impedisce la configurazione dell’attenuante dell’art. 62, quarto comma, cod. pen., e che l’assenza di elementi positivamente valutabili non consente il riconoscimento delle attenuanti generiche. La pena è stata ritenuta congrua e proporzionata, anche in ragione della benevola disapplicazione della recidiva.

La Corte ribadisce che la determinazione della pena tra il minimo e il massimo edittale è insindacabile quando la pena sia applicata in misura media o prossima al minimo, richiamando Sez. IV n. 46412 del 5.11.2015, Scaramozzino e Sez. II n. 36104 del 27.4.2017, Mastro. Solo quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media è necessaria una specifica e dettagliata spiegazione.

Sul piano processuale, la Corte esclude la prescrizione: il reato ricade sotto le previsioni della c.d. Riforma Orlando, con i termini di sospensione introdotti per i reati commessi dopo il 3 agosto 2017 (Sez. Un. n. 20989 del 12.12.2024, Polichetti). La questione non sarebbe comunque proponibile, perché la manifesta infondatezza dei motivi preclude il rilievo delle cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen., come affermato dalle Sez. Un. n. 12602 del 2015, Ricci e Sez. Un. n. 32 del 2000, De Luca. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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