Sequestro per equivalente su beni di terzi e riesame della fittizia intestazione (Cass. pen. Sez. II n. 33178 del 07.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, ove il sequestro sia disposto o eseguito su beni formalmente intestati a terzi ma nella disponibilità dell’indagato, unico mezzo per il terzo per rivendicarne l’esclusiva titolarità o disponibilità è il giudizio di riesame, poiché la disponibilità del bene non attiene alla mera esecuzione della misura ma costituisce presupposto di validità della stessa, anche se l’individuazione dei beni non è avvenuta nel decreto di sequestro ma in sede esecutiva. L’onere di provare la riferibilità concreta dei beni all’indagato grava sul pubblico ministero, non essendo sufficiente la dimostrazione della mancanza, per il terzo intestatario, delle risorse finanziarie necessarie all’acquisto dei cespiti. È pertanto inammissibile il ricorso che, senza dedurre violazione dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., contesti la motivazione che esclude la prova dell’intestazione fittizia.

Il Fatto

Il G.i.p. presso il Tribunale di Napoli emetteva, il 9 febbraio 2024, un decreto di sequestro preventivo, in via diretta o per equivalente, finalizzato alla confisca delle somme costituenti profitto di numerosi reati, tra cui autoriciclaggio e reati tributari, nei confronti di un indagato. Il sequestro, eseguito nell’aprile 2025 dall’Ufficio del Pubblico ministero EPPO, colpiva beni immobili, motoveicoli, quote sociali e rapporti bancari formalmente intestati alla coniuge e alle figlie dell’indagato, ritenuti nella effettiva disponibilità di quest’ultimo.

La terza interessata, in proprio e quale legale rappresentante di una società, proponeva richiesta di riesame. Il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 13 maggio 2025, l’accoglieva e disponeva la restituzione dei beni, rilevando che il pubblico ministero aveva esteso il sequestro sulla base di una annotazione di polizia giudiziaria introdotta a indagini concluse, senza contraddittorio né vaglio giurisdizionale, e che l’incapienza patrimoniale dei familiari non bastava a provare la disponibilità in capo all’indagato. Avverso tale ordinanza ricorreva il Procuratore europeo per violazione di legge.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è inammissibile perché fondato su un motivo manifestamente infondato. La Corte muove dalla costante giurisprudenza di legittimità per cui, nel sequestro finalizzato alla confisca per equivalente su beni di terzi, il riesame è l’unico strumento per rivendicarne la titolarità esclusiva, giacché la disponibilità del bene costituisce presupposto di validità della misura e non semplice modalità esecutiva: il terzo non potrebbe impugnare il provvedimento del giudice prima che i suoi effetti siano estesi in fase attuativa nei suoi confronti. Il Collegio richiama sul punto Sez. II n. 21515 del 20.03.2025 e, in precedenza, Sez. III n. 37465 del 25.05.2023, Sez. III n. 34602 del 31.03.2021, Sez. II n. 20685 del 21.03.2017 e Sez. III n. 38512 del 22.06.2016.

La Corte respinge poi la tesi del ricorrente secondo cui la difesa avrebbe dovuto allegare gli elementi dimostrativi della disponibilità dei beni in capo ai terzi. L’onere probatorio della effettiva disponibilità in capo all’indagato dei beni formalmente intestati alla congiunta grava infatti sul pubblico ministero, non essendo sufficiente la dimostrazione della mancanza, per il terzo intestatario, delle risorse finanziarie necessarie all’acquisto dei cespiti. È necessaria la prova della riferibilità concreta degli stessi all’indagato, come affermato da Sez. III n. 35771 del 20.01.2017, Sez. III n. 36530 del 12.05.2015, Sez. II n. 11791 del 12.03.2025 e Sez. III n. 1770 del 17.12.2024.

Quanto alla dedotta mancata contestazione della qualità di intestatari fittizi, la Corte rileva che nella richiesta di riesame la terza interessata aveva proposto uno specifico motivo con cui rivendicava la proprietà e la disponibilità esclusiva dei beni, con precise argomentazioni. Il Tribunale ha quindi ritenuto non compiutamente ricostruita la intestazione fittizia e ha escluso che la sola incapienza patrimoniale dei familiari potesse costituire prova della disponibilità in capo all’indagato.

Tale principio non è stato contrastato nel ricorso, nel quale non è stata dedotta alcuna violazione di legge ex art. 325, comma 1, cod. proc. pen. rispetto alla motivazione con cui l’ordinanza ha escluso la prova dell’intestazione fittizia, né sono stati richiamati gli elementi in ipotesi indicativi della disponibilità dei beni in capo all’indagato. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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