Inammissibile il ricorso che ripropone i motivi d’appello senza confronto critico (Cass. pen. Sez. VII n. 36640 del 11.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione che si limita a riprodurre e reiterare i motivi già prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato. Il ricorrente che lamenti una presunta carenza o illogicità della motivazione deve indicare specificamente i passaggi della decisione impugnata e contrapporvi argomenti critici, non potendosi limitare a riproporre le questioni già esaminate. La motivazione del giudice di merito, quando non sia illogica né contraddittoria, resiste alla censura meramente ripetitiva. All’inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e, in mancanza di elementi che escludano la colpa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato dal Tribunale di Milano alla pena di mesi otto di reclusione per il reato di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, commesso in due giorni di febbraio 2021. La Corte di appello di Milano, con sentenza del 13 maggio 2025, ha confermato la condanna.

Avverso tale decisione il difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione per avere la Corte territoriale omesso di valutare l’elemento soggettivo, alla luce di una dichiarazione spontanea difensiva, e per essersi limitata a ripetere la valutazione del giudice di primo grado sulla non plausibilità della giustificazione addotta.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile perché privo di specificità. Il ricorrente si è limitato a riproporre le questioni già adeguatamente valutate dalla Corte di appello, la cui motivazione non è illogica né contraddittoria.

Nel merito della doglianza, il giudice di merito aveva rilevato la mancanza di qualunque riscontro all’affermazione del ricorrente di non avere sentito il campanello perché aveva fatto uso di psicofarmaci: egli aveva omesso di fornire una prescrizione medica o anche solo una scatola vuota che dimostrasse tale uso. Parimenti priva di riscontro era l’affermazione che gli agenti avessero suonato il campanello solo per poco tempo, essendo plausibile il contrario vista la finalità del controllo.

Il Collegio sottolinea altresì la non plausibilità della tesi difensiva, posto che il ricorrente non avrebbe sentito il campanello in due occasioni diverse, alle ore 1.35 e alle ore 2.20 della stessa notte. Tali considerazioni sostengono la tenuta della motivazione impugnata.

La Corte richiama quindi il principio secondo cui «È inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione» (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rv. 276970).

Conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000, in mancanza di elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente in euro 3.000,00.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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