Proroga del regime detentivo speciale e valutazione di attualità della pericolosità (Cass. pen. Sez. VII n. 36634 del 11.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di proroga del regime detentivo speciale, il Tribunale di sorveglianza deve fondare la valutazione di attualità della pericolosità sociale su elementi concreti e verificati. Il controllo di legittimità non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione di tali elementi, ma si limita a verificare la tenuta dell’iter argomentativo del provvedimento impugnato. È inammissibile, perché manifestamente infondato e meramente reiterativo dei motivi di reclamo, il ricorso che solleciti una diversa lettura dei fatti posti a base della proroga.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato davanti alla Cassazione l’ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza di Roma aveva respinto il reclamo avverso il decreto ministeriale di proroga del regime detentivo speciale. Il Tribunale aveva ritenuto adeguatamente motivata la proroga, valorizzando la persistente operatività dell’organizzazione criminale di riferimento, il ruolo apicale del detenuto, la scarcerazione di familiari affiliati e il permanere di un vincolo malavitoso su base familistica, oltre all’assenza di dissociazione e alla irregolare condotta carceraria.

Il ricorrente ha dedotto la violazione di legge per difetto di specificità sull’attualità della pericolosità e per la mancata acquisizione delle registrazioni dei colloqui con i familiari, richiesta nel reclamo.

La Motivazione della Corte

La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e genericità, rilevando che esso si limita a riproporre i motivi già esposti nel reclamo. L’ordinanza impugnata, al contrario, ha valutato in modo approfondito e su elementi concreti l’ancora attuale pericolosità del ricorrente.

Il Tribunale ha valorizzato la persistente operatività della cosca di appartenenza, il ruolo apicale sempre ricoperto dal detenuto, la condanna per reati commessi fino al 2019, il coinvolgimento nei colloqui con i familiari circa la sorte degli affiliati e la struttura familistica del clan. Tali elementi rendono sussistente il pericolo di ripresa o mantenimento dei contatti con l’associazione. La valutazione è stata ritenuta conforme alla giurisprudenza di legittimità, richiamata con Sez. 1 n. 20986 del 2020 e Sez. 1 n. 24134 del 2019.

La Corte ha poi ribadito che il ricorso, di fatto, mira a ottenere una diversa valutazione degli elementi posti a fondamento della decisione del Tribunale. Esula però dai poteri del giudice di legittimità la formulazione di una diversa lettura degli elementi di fatto, poiché il suo giudizio può riguardare solo la verifica dell’iter argomentativo, accertando se esso dia adeguatamente conto delle ragioni della decisione. Sul punto richiama Sez. Un. n. 12 del 2000 e Sez. Un. n. 6402 del 1997.

L’inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, stimata equa in euro 3.000,00, in mancanza di elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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