Revoca della sospensione e cause ostative ignote al giudice della cognizione (Cass. pen. Sez. 1 n. 19598 del 28.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena prevista dall’art. 168, comma primo, n. 1, cod. pen., l’identità dell’indole del reato commesso nel quinquennio opera solo con riferimento alle contravvenzioni e non si estende ai delitti, con la conseguenza che l’ulteriore delitto è sempre causa di revoca, quale che sia la sua natura. La revoca disposta ai sensi dell’art. 168, comma terzo, cod. pen. per illegittimità genetica del beneficio, concesso in violazione dell’art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di cause ostative, presuppone che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione al momento della concessione; il giudice dell’esecuzione deve pertanto verificare la sussistenza di tale condizione, acquisendo il fascicolo del giudizio.

Il Fatto

Il Tribunale di Tivoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva disposto la revoca della sospensione condizionale della pena concessa al condannato con due distinti titoli: una sentenza del 2018 per il reato di evasione e una sentenza del 2019, confermata in appello nel 2023, per un ulteriore reato di evasione. Con riferimento al secondo titolo, il giudice dell’esecuzione aveva rilevato che il beneficio non avrebbe potuto essere concesso in ragione della presenza di precedenti condanne per delitti della stessa indole, risalenti al 2018.

Il difensore ricorreva per cassazione deducendo, tra l’altro, la violazione del principio del giusto processo, evidenziando come le cause ostative fossero già note al momento dell’emissione della sentenza di merito e non potessero quindi fondare una successiva revoca in sede esecutiva in senso peggiorativo per il condannato.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha anzitutto rigettato la censura relativa alla revoca della sospensione concessa con la sentenza del 2018. Richiamando la consolidata giurisprudenza di legittimità, ha precisato che, nell’ipotesi prevista dall’art. 168, comma primo, n. 1, cod. pen., la limitazione della revoca ai soli reati della stessa indole riguarda esclusivamente le contravvenzioni. Per i delitti, invece, la commissione di un qualsiasi reato nel quinquennio dall’irrevocabilità della sentenza costituisce sempre causa di revoca del beneficio, indipendentemente dalla sua natura. Nella specie, essendo il primo titolo relativo al delitto di evasione e i successivi reati costituiti da atti persecutori e resistenza a pubblico ufficiale, tutti delitti, la revoca risultava correttamente disposta.

Diverso esito ha invece riguardato la revoca della sospensione concessa con la sentenza del 2019, confermata in appello nel 2023. La Corte ha qualificato tale ipotesi come di revoca per illegittimità genetica del beneficio, ai sensi dell’art. 168, comma terzo, cod. pen., introdotta dalla legge n. 128 del 2001, che ricorre quando la sospensione sia stata concessa in violazione dell’art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di cause ostative.

La Corte ha ribadito che tale revoca è legittima solo se le cause ostative non fossero documentalmente note al giudice della cognizione al momento della concessione del beneficio, in linea con quanto stabilito dalle Sezioni Unite n. 36460 del 2024 e dalle Sezioni Unite n. 37345 del 2015. Il giudice dell’esecuzione ha pertanto l’onere di verificare, anche acquisendo il fascicolo del giudizio, che il giudice della cognizione non avesse avuto conoscenza dei precedenti penali ostativi.

Nel caso di specie, dall’ordinanza impugnata non emergevano specifici riferimenti a tale doverosa verifica, tanto più che la sentenza di primo grado aveva concesso il beneficio proprio valorizzando la giovane età dell’imputato e l’assenza di precedenti. La Corte ha pertanto annullato l’ordinanza limitatamente a questo punto, con rinvio al giudice dell’esecuzione per un nuovo esame conforme ai principi enunciati, dichiarando inammissibile il ricorso nel resto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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