Inammissibile il motivo che non si confronta con la motivazione impugnata (Cass. pen. Sez. VII n. 33337 del 08.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per difetto di specificità, il motivo di ricorso per cassazione che non si confronti con la motivazione del provvedimento impugnato, omettendo di confutare le ragioni già espresse dal giudice di merito. La doglianza che investa il diniego di un beneficio o di una circostanza attenuante deve misurarsi con l’apparato argomentativo della sentenza, non potendosi limitare a riproporre la tesi difensiva. La questione non devoluta con l’atto di appello costituisce censura nuova e, come tale, non è proponibile per la prima volta in sede di legittimità. All’inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma dovuta alla Cassa delle ammende.

Il Fatto

La Corte d’appello di Perugia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Terni, riduceva la pena inflitta all’imputato in relazione a un reato di furto aggravato, contestato con le circostanze di cui agli artt. 81 cpv., 110, 624, 625 nn. 2 e 5 e 61 n. 5 cod. pen.

Avverso tale pronuncia l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo due motivi: il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena e il mancato riconoscimento delle attenuanti di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. e all’art. 62-bis cod. pen., con conseguente erronea applicazione della pena. La difesa depositava memoria illustrativa.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile, rilevando che entrambi i motivi difettano di specificità. Quanto alle attenuanti generiche, la doglianza non si confronta con la sentenza impugnata, poiché già il giudice di primo grado aveva applicato dette circostanze, ritenendole equivalenti alle aggravanti contestate.

Con riguardo al diniego della sospensione condizionale, la censura, ancora una volta, non si misura con la motivazione del provvedimento, che aveva escluso il beneficio tenuto conto dell’elevato coefficiente di propensione delittuosa, tale da precludere un giudizio prognostico favorevole.

Quanto all’esclusione della circostanza di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., la Corte osserva che la questione non era stata devoluta con l’atto di appello. La censura, in quanto nuova, è pertanto inammissibile, non potendo essere proposta per la prima volta nel giudizio di legittimità.

All’inammissibilità del ricorso conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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