Inammissibili i ricorsi su aggravante di pubblica fede e ricettazione (Cass. pen. Sez. VII n. 33335 del 08.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione che riproduce censure già esaminate e disattese dai giudici di merito con motivazione logica ed esaustiva, senza muovere adeguata critica alle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata. In tema di furto, l’aggravante dell’esposizione a pubblica fede di cui all’art. 625, n. 7, cod. pen. è esclusa solo in presenza di condizioni, da valutarsi in concreto, di sorveglianza e controllo continuativi, costanti e specificamente efficaci a impedire la sottrazione della res, ostacolandone la facilità di raggiungimento: tale situazione non ricorre quando il bene sia esposto su uno scaffale di un centro commerciale. Ai fini della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità del fatto concreto.

Il Fatto

La Corte di appello di Genova, con sentenza del 04.03.2025, ha confermato la pronuncia del Tribunale di Genova del 15.04.2024, che aveva condannato un imputato per il reato di furto aggravato, di cui agli artt. 624 e 625, n. 2 e n. 7, e 62, n. 4, cod. pen., e l’altro per ricettazione, di cui all’art. 648, secondo comma, cod. pen.

Gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione deducendo tre motivi: per il primo, il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell’aggravante dell’esposizione a pubblica fede; per il secondo, il vizio di motivazione sulla consapevolezza della provenienza illecita del bene; per il terzo, il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi, rilevando che i motivi riproducono profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito e non sono scanditi da adeguata critica delle argomentazioni della sentenza impugnata.

Sul primo motivo, la Corte territoriale ha ritenuto sussistere l’aggravante delle cose esposte alla pubblica fede facendo corretta applicazione della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di furto, l’aggravante è esclusa solo in presenza di condizioni, da valutarsi in concreto, di sorveglianza e controllo continuativi, costanti e specificamente efficaci a impedire la sottrazione della res (Sez. V n. 6351 del 08.01.2021; Sez. V n. 17029 del 19.03.2024). Tale situazione non ricorreva rispetto a un profumo esposto sullo scaffale di un centro commerciale.

Quanto al secondo motivo, la Corte di merito ha desunto l’elemento soggettivo della ricettazione dal fatto che l’imputato è stato osservato e ripreso dalle telecamere mentre riceveva la refurtiva dal coimputato, per poi venderla a un terzo per la somma di euro 40. La consapevolezza della provenienza illecita è stata inoltre desunta dal fatto che il bene presentava la placca antitaccheggio rotta e che il prezzo corrisposto era molto inferiore al valore del bene ceduto.

Infine, sul diniego della causa di esclusione della punibilità, la Corte ha richiamato il principio secondo cui il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, comma 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell’entità del danno o del pericolo (Sez. U n. 13681 del 25.02.2016). Nella specie il diniego è stato motivato in ragione della natura non occasionale della condotta, trattandosi di soggetti gravati da recidiva specifica. Segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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