Attenanti generiche: basta un solo elemento di fatto ritenuto decisivo (Cass. pen. Sez. VII n. 33334 del 08.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e tale da dare conto, anche mediante richiamo, degli elementi indicati nell’art. 133 cod. pen. considerati preponderanti. Non è necessario che il giudice prenda in esame tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti: è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, restando gli altri disattesi o superati. Anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità e alle modalità del reato può risultare sufficiente a fondare il diniego del beneficio.

Il Fatto

La Corte d’appello di Genova, con sentenza del 17 marzo 2025, confermava la pronuncia del Tribunale di Genova del 30 giugno 2022, che aveva dichiarato l’imputato responsabile del reato di cui agli artt. 56 e 624 cod. pen. e lo aveva condannato alla pena di quattro mesi di reclusione ed euro 120,00 di multa.

Avverso tale sentenza l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. con riferimento alla motivazione con cui la Corte territoriale aveva negato le attenuanti generiche. Il ricorrente lamentava che i giudici di appello si fossero limitati a rilevare i precedenti penali, senza prendere posizione sugli elementi evidenziati nell’atto di appello: la minima gravità del fatto, l’ottimo contegno serbato nell’immediatezza, le condizioni di marginalità sociale e le ampie possibilità di risocializzazione.

La Motivazione della Corte

La Sezione VII ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. Il principio posto a fondamento della decisione è che, in materia di attenuanti generiche, il giudizio espresso dal giudice del merito è un giudizio di fatto, la cui motivazione resta insindacabile in sede di legittimità quando non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen. considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione.

La Corte ha richiamato il proprio orientamento, rappresentato da Sez. V n. 43952 del 2017, ove si è ritenuto sufficiente, ai fini dell’esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell’imputato. Ha poi precisato che non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti: è sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione, come affermato da Sez. III n. 28535 del 2014 e Sez. VI n. 34364 del 2010.

Il Collegio ha ulteriormente ribadito che, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a esaminare, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello ritenuto prevalente e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio. Ne consegue che anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole, oppure all’entità del reato e alle modalità di esecuzione, può risultare all’uopo sufficiente, secondo quanto affermato da Sez. II n. 23903 del 2020 e Sez. II n. 3609 del 2011.

Applicando tali principi al caso concreto, la Corte ha ritenuto che la Corte d’appello avesse adeguatamente motivato l’esclusione delle attenuanti generiche, valorizzando i numerosi precedenti penali specifici dell’imputato e la persistenza di stimoli criminogeni, sintomatica di perdurante inclinazione alla commissione di delitti contro il patrimonio. I giudici di merito avevano evidenziato una personalità gravemente negativa e la proclività alla violazione della legge penale, elementi pregnanti e di evidente incisività, idonei a giustificare il diniego del beneficio.

Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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