Inammissibile il ricorso che chiede una nuova valutazione delle risultanze probatorie (Cass. pen. Sez. VII n. 31375 del 19.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che, pur denunciando formalmente violazione di legge e vizio di motivazione, si risolva nella richiesta di una diversa valutazione delle risultanze processuali è inammissibile. Alla Corte di cassazione è precluso il riesame del compendio probatorio, non potendo essa contrapporre ai giudici di merito una diversa lettura dei dati processuali, una differente ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di attendibilità delle fonti di prova. È legittima la motivazione del giudice di appello che, in fatto e in diritto, risulti priva di manifeste illogicità e si saldi con quella di primo grado, poiché in tal caso il ricorrente non può limitarsi a reiterare profili già congruamente esaminati e disattesi.
Il Fatto
La vicenda riguarda un imputato condannato in secondo grado per l’occupazione abusiva di un immobile di proprietà di un istituto di edilizia residenziale pubblica e per il suo ampliamento in assenza di permesso di costruire. La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 13.11.2024, ha confermato la responsabilità dell’imputato.
Avverso tale pronuncia il condannato ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al giudizio di responsabilità.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rilevato che entrambi i motivi non sono formulati nei termini consentiti dalla legge in questa sede. Pur denunciando formalmente vizi motivazionali, il ricorrente ha in realtà lamentato la valutazione delle risultanze processuali posta a base della decisione, sollecitandone un diverso apprezzamento secondo criteri differenti da quelli dei giudici di merito e, dunque, una alternativa ricostruzione della vicenda fattuale.
I giudici di legittimità hanno richiamato il consolidato orientamento secondo cui alla Corte di cassazione è preclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata nei precedenti gradi, attraverso una diversa lettura, sia pure anch’essa logica, dei dati processuali, una diversa ricostruzione storica dei fatti o un differente giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova. Sono stati richiamati, in particolare, Sez. U n. 12 del 31.05.2000, Jakani, nonché Sez. 2 n. 9106 del 12.02.2021, Caradonna e Sez. 3 n. 18521 dell’11.01.2018, Ferri.
Nel caso concreto, il profilo relativo alla riconducibilità all’imputato dell’occupazione abusiva e dell’ampliamento è stato puntualmente esaminato dalla Corte di appello, che ha sviluppato un apparato argomentativo, in fatto e in diritto, privo di manifeste illogicità e saldato con quello della pronuncia di primo grado. In particolare, le dichiarazioni dibattimentali del testimone non sono state travisate: il collegio di merito ha correttamente evidenziato come lo stesso avesse riferito di avere visto l’imputato presso l’immobile abusivamente occupato, sia pure in modo non fisso.
Con tale complessiva motivazione il ricorrente non si è confrontato, limitandosi a reiterare pedissequamente i medesimi profili già congruamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale. Ne è conseguita la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.