Inammissibile il ricorso che introduce rateizzazioni mai dedotte in merito (Cass. civ. Sez. I n. 19790 del 17.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che censuri la sentenza impugnata introducendo contratti di rateizzazione mai menzionati nel provvedimento gravato e mai sottoposti ai giudici di merito è inammissibile. L’onere di specificità dei motivi, sancito dall’art. 366, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. di indicare le norme violate, esaminarne il contenuto precettivo e raffrontarlo con le affermazioni in diritto della sentenza, senza demandare alla Corte una ricerca esplorativa ufficiosa. Il vizio motivazionale di cui all’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. è inoltre precluso, ai sensi dell’art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ., in presenza di doppia conforme dei giudici di merito sulle stesse circostanze di fatto. La decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis, comma 3, cod. proc. civ. integra un’ipotesi di abuso del processo, con conseguente condanna ex art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ..
Il Fatto
L’Organismo pagatore regionale aveva disposto il pagamento di contributi comunitari PAC in favore di una società agricola. Con nota di pari data comunicava di non aver versato alcun importo, avendo compensato integralmente il credito con il debito, di importo superiore, maturato dalla medesima società a titolo di prelievo supplementare in materia di quote latte, risultante dal registro debito di AGEA.
La società contestava la compensazione davanti al Tribunale, che respingeva il ricorso. La Corte d’Appello accoglieva l’appello, enunciando il principio secondo cui la sola presentazione dell’istanza di rateizzazione limiterebbe la compensazione alla prima rata. La Cassazione, con una prima ordinanza, cassava con rinvio enunciando il principio opposto: la rateizzazione non andata a buon fine non impedisce la compensazione, senza che rilevi il limite dell’art. 8 quinquies del d.l. n. 5 del 2009. Il giudice del rinvio respingeva l’appello, confermando il primo grado.
La Motivazione della Corte
La ricorrente deduceva la violazione di norme di diritto e la contraddittoria motivazione su un fatto decisivo, sostenendo che la procedura di rateizzazione era andata a buon fine, essendo stati sottoscritti due contratti datati 2013 e 2014, con rinuncia ad azioni giudiziarie, e che una lettera regionale del 2021 aveva confermato la regolarità del piano di pagamenti.
Il Collegio conferma integralmente la proposta di definizione anticipata. Anzitutto è inammissibile la generica deduzione di violazione di norme di diritto: secondo il principio di cui a Cass. n. 23745/2020, il ricorrente deve indicare le norme violate, esaminarne il precetto e raffrontarlo con la sentenza impugnata, espressamente richiamata, non potendosi demandare alla Corte l’individuazione della norma violata.
Anche il vizio di motivazione è dedotto in modo palesemente generico ed è comunque precluso dalla doppia conforme dei giudici di merito, che hanno entrambi accertato il mancato buon fine della rateizzazione per la mancata sottoscrizione del contratto nel termine di trenta giorni dalla ricezione. Si tratta di accertamento di fatto non sindacabile in Cassazione.
Quanto ai contratti di rateizzazione del 2013 e 2014, essi sono estranei all’oggetto del giudizio, nel quale si discuteva solo dell’istanza del 2010. Il giudizio di primo grado si era concluso nel 2012, sicché quei contratti non avrebbero potuto essere depositati in quel grado. La ricorrente non ha specificato “come” e “quando” li avrebbe sottoposti ai giudici di merito, in violazione del principio di autosufficienza, richiamato con Sez. 2, n. 19560 del 2020, Sez. 2, n. 20694 del 2018 e Sez. 1, n. 23675 del 2013.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile. Poiché la decisione è conforme alla proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ., trovano applicazione l’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ. e la condanna della ricorrente al pagamento di una somma in favore della controricorrente e di un’ulteriore somma alla Cassa delle ammende, secondo i principi di Cass. Sez. Un. n. 27433 del 2023 e Cass. Sez. Un. n. 28540 del 2023.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.