Sequestro preventivo e concorso esterno: solo violazione di legge (Cass. pen. Sez. II n. 13567 del 14.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di sequestro preventivo, il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge, comprensiva degli errores in iudicando e in procedendo e dei soli vizi di motivazione radicali che rendano l’apparato argomentativo privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza. Non è necessario accertare i gravi indizi di colpevolezza, essendo sufficiente il fumus commissi delicti, ossia l’astratta sussumibilità del fatto contestato in una determinata ipotesi di reato. Le censure relative alla gravità indiziaria e al merito, nonché quelle sui profili del periculum in mora non dedotte in sede di riesame, sono inammissibili.

Il Fatto

Il Tribunale di Reggio Calabria, decidendo sul riesame, aveva confermato il sequestro preventivo disposto dal GIP nei confronti di un gommista, diversamente qualificando la condotta come concorso esterno in associazione mafiosa. Il provvedimento riguardava l’officina dell’indagato, utilizzata come luogo di incontri per membri di una cosca.

L’indagato proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 110 e 416-bis cod. pen. e vizi di motivazione, contestando la mancata verifica del contributo fornito alla cosca e l’assenza del periculum in mora.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha preliminarmente ricordato il principio per cui, avverso i provvedimenti cautelari reali, il ricorso è ammesso solo per violazione di legge, dovendosi intendere tali gli errori di giudizio o di procedura e quei soli vizi di motivazione talmente radicali da rendere il provvedimento inidoneo a spiegare l’iter logico seguito.

Nel caso di specie, i motivi sono stati ritenuti non consentiti, in quanto non si confrontavano con la motivazione del Tribunale e miravano a una rivalutazione della gravità indiziaria, profilo estraneo al giudizio di legittimità sul fumus commissi delicti. La Corte ha evidenziato come il Tribunale avesse correttamente valorizzato numerosi elementi indiziari, tra cui l’uso di un linguaggio criptico e la messa a disposizione durevole dell’officina.

Quanto al periculum in mora, la censura è stata dichiarata inammissibile in quanto tardiva, non essendo stata sollevata in sede di riesame. La Corte ha anche rilevato che la difesa non aveva censurato la duplice finalità del sequestro, sia come misura impeditiva sia come strumento per la confisca del corpo del reato, limitandosi a reiterare la tesi della buona fede dell’indagato, questione attinente alla gravità indiziaria e non al fumus.

Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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