Silenzio sulla sanatoria edilizia equivale a rigetto e doppia conformità (Cass. pen. Sez. III n. 34594 del 28.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di reati edilizi, il silenzio serbato dall’amministrazione oltre il termine di sessanta giorni sull’istanza di permesso di costruire in sanatoria, previsto dall’art. 36, comma 3, d.P.R. n. 380/2001, non è un mero fatto inerte, ma integra per espressa previsione normativa un provvedimento di rigetto. Esso produce effetti diretti nella sfera dell’istante, è suscettibile di impugnazione in sede amministrativa e può essere legittimamente valutato dal giudice penale nella autonoma verifica dei fatti di imputazione. Ne consegue che l’omessa impugnazione consolida gli effetti del diniego e che la sanatoria non è configurabile né in area sottoposta a vincolo paesaggistico, per la mancanza di una autorizzazione paesaggistica sopravvenuta in rapporto all’art. 36, né per le edificazioni eseguite in assenza della preventiva autorizzazione sismica. Il requisito della doppia conformità resta quindi escluso allorché le opere siano state realizzate fuori dalla disciplina vigente al momento della loro esecuzione.

Il Fatto

Due imputati ricorrono con unico atto avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Ascoli Piceno per plurime violazioni urbanistiche, paesaggistiche e sismiche, contestate come commesse in data anteriore e prossima al 18 dicembre 2019.

I ricorsi articolano due censure: l’omessa assoluzione per travisamento della prova sulla documentazione di una pratica di sanatoria e sulla titolarità di azienda agricola anteriore ai lavori; e l’esclusione della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., fondata solo sulle dimensioni dell’opera.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, la Corte dichiara inammissibile il ricorso di uno dei due ricorrenti per sopravvenuta rinuncia e carenza di interesse, con condanna alle spese processuali e al versamento di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende, trattandosi di rinuncia non derivante da causa non imputabile.

Quanto all’altro ricorso, il primo motivo è giudicato generico. La Corte territoriale aveva richiamato la motivazione del Tribunale e osservato che la disposizione applicabile è quella dell’art. 36, comma 3, d.P.R. n. 380/2001, che assegna all’amministrazione sessanta giorni per provvedere e attribuisce al silenzio oltre tale termine il valore di provvedimento di rigetto. Essendo tale silenzio equiparato al diniego per espressa previsione normativa, esso è suscettibile di impugnazione, non avvenuta nel caso concreto: il rigetto resta dunque produttivo di effetti e legittimamente considerato dal giudice penale.

La motivazione si completa con il richiamo alle deposizioni del teste di polizia giudiziaria e del dipendente comunale, dalle quali emerge la consistenza dell’opera, la destinazione ad autorimessa, la presenza di un vincolo, la demolizione di un manufatto preesistente e l’attivazione dell’azienda agricola in tempo successivo ai lavori, con conseguente carenza della doppia conformità. Di fronte a tale apparato, la difesa sollecita una rivalutazione del materiale probatorio non consentita in sede di legittimità, in assenza di illogicità manifesta o contraddittorietà.

La Corte aggiunge che la sanatoria ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 non è configurabile in aree vincolate paesaggisticamente, per la mancata previsione di una autorizzazione paesaggistica sopravvenuta in rapporto a tale norma, né in zone di rilevanza sismica. Sul punto richiama il precedente Sez. III n. 5750 del 02.02.2023, secondo cui il rilascio postumo del permesso di costruire in area vincolata, in assenza di autorizzazione paesaggistica, non ha efficacia sanante neppure sul solo profilo urbanistico, e il precedente Sez. III n. 2357 del 14.12.2022, che esclude la doppia conformità per le edificazioni eseguite senza preventiva autorizzazione sismica.

Il secondo motivo è parimenti inammissibile: i giudici di merito hanno valutato l’entità dimensionale dell’opera come elemento di gravità prevalente sugli ulteriori fattori indicati, con valutazione priva di profili di manifesta illogicità e con implicita valutazione di recessività degli elementi di segno opposto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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