Giudizio di tenuità e motivazione effettiva sull’esiguità del danno (Cass. pen. Sez. 3 n. 5761 del 12.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della configurabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo. La motivazione che riconosce la causa di non punibilità è apparente quando si limita a richiamare la condotta illecita e ad affermare in modo assertivo l’esiguità del danno, senza precisarne l’importo e senza argomentare le ragioni della valutazione. Il vizio motivazionale comporta l’annullamento con rinvio della sentenza; l’affermazione di responsabilità, invece, diviene irrevocabile ai sensi dell’art. 624 cod. proc. pen., determinandosi il giudicato sull’accertamento del fatto-reato e sulla responsabilità.
Il Fatto
Il Tribunale di Vasto assolveva l’imputata dai reati di cui all’art. 7, comma 2, d.l. n. 4/2019, conv. in legge n. 26/2019 — relativi alla indebita percezione del reddito di cittadinanza — per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., con riferimento a due diversi episodi contestati.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione: la sentenza impugnata non aveva svolto la valutazione complessiva e congiunta richiesta dall’istituto, limitandosi a formule di stile e omettendo di considerare le modalità del fatto e la misura del danno complessivamente percepito, pari a euro tremila.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, richiamando il quadro normativo dell’art. 131-bis cod. pen., come modificato dall’art. 1, comma 21, legge n. 134/2021: la causa di non punibilità richiede, congiuntamente e non alternativamente, la particolare tenuità dell’offesa e la non abitualità del comportamento, con esclusione della punibilità quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, l’offesa è di particolare tenuità, in considerazione anche della condotta susseguente al reato.
La Suprema Corte ha ribadito il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, secondo cui il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, alla stregua dei parametri di cui all’art. 133, primo comma, cod. pen., e ha precisato che la condotta susseguente può essere valorizzata solo nell’ambito del giudizio complessivo sull’entità dell’offesa.
Nel caso di specie, il Tribunale si era limitato a richiamare la condotta illecita contestata — indebita percezione del reddito di cittadinanza in misura superiore a quella spettante — attribuendo rilievo, in maniera assertiva, alla misura dell’indebito, senza precisarne l’importo e senza argomentare le ragioni della ritenuta esiguità del danno, dando inoltre rilievo a elementi non rilevanti, come una successiva vertenza con il datore di lavoro. Tale motivazione si connota come apparente, integrando il vizio dedotto.
La Corte ha quindi disposto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata per nuovo giudizio, a diversa persona fisica, dichiarando tuttavia irrevocabile l’affermazione di responsabilità, essendosi determinato il giudicato sull’accertamento del fatto-reato e sulla responsabilità, ai sensi dell’art. 624 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 131-bis c.p. – Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto
- Art. 133 c.p. – Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena
- Art. 624 c.p.p. – Annullamento parziale