Inammissibile il ricorso sul quantitativo di stupefacente e sulle attenuanti (Cass. pen. Sez. VII n. 3601 del 28.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile per manifesta infondatezza il ricorso che, contestando la destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente, si limiti a sollecitare una diversa ricostruzione del quadro probatorio, preclusa in sede di legittimità. Il tema dell’applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen. non è rilevabile se non ha formato oggetto di appello. Il quantitativo di hashish idoneo alla preparazione di un elevato numero di dosi consente di desumere un lucro non qualificabile di speciale tenuità, rilevando il momento della condotta e non ogni singola cessione. L’esclusione delle attenuanti generiche, congruamente motivata, è insindacabile in cassazione.

Il Fatto

Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila del 18.04.2024, articolando cinque motivi. Con il primo si contestava la destinazione allo spaccio della droga rinvenuta; con il secondo si deduceva l’applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen.; con il terzo e il quarto si censurava la qualificazione del lucro; con il quinto si lamentava l’esclusione delle attenuanti generiche. La difesa depositava memoria difensiva.

La questione giungeva davanti alla Corte di cassazione per la verifica della legittimità delle statuizioni di merito in materia di stupefacenti e di trattamento sanzionatorio.

La Motivazione della Corte

La Sezione VII ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato. I giudici di merito avevano dato conto della destinazione allo spaccio della sostanza in ragione del significativo quantitativo di hashish, sufficiente per la preparazione di circa 738 dosi, della circostanza che il ricorrente recasse con sé la sostanza in luogo pubblico e fosse stato visto in luogo frequentato da assuntori. Ogni diversa argomentazione si risolveva nel tentativo di sollecitare una diversa ricostruzione del quadro probatorio.

Quanto al secondo motivo, la Corte ha rilevato che il tema dell’applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen. non aveva formato oggetto di appello. La censura, pertanto, non risultava consentita in sede di legittimità, in coerenza con il principio secondo cui non può dedursi in cassazione una questione non devoluta al giudice del gravame.

Il terzo e il quarto motivo sono stati parimenti ritenuti manifestamente infondati. La Corte territoriale aveva correttamente osservato che da un panetto di hashish sufficiente per la preparazione di 738 dosi fosse ricavabile un lucro non qualificabile di speciale tenuità, rilevando il momento della condotta e non ogni singola cessione.

Il quinto motivo è stato giudicato volto a sollecitare un diverso giudizio di merito sulle attenuanti generiche, congruamente escluse in assenza di specifici elementi positivamente valutabili idonei a giustificare una riduzione della pena.

Il ricorso, pur letto alla luce della memoria difensiva, è stato dunque dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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