Ricorso inammissibile se la questione non è devoluta in appello (Cass. pen. Sez. VII n. 20881 del 05.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il difetto di motivazione della sentenza di primo grado non integra alcuno dei casi di nullità del giudizio espressamente sanciti dall’art. 604 cod. proc. pen. e il giudice di appello non può dichiarare la nullità della prima pronuncia, dovendo invece decidere nel merito sanandone i difetti e le mancanze. Nel giudizio di legittimità non sono deducibili le questioni non prospettate nei motivi di appello, salvo che si tratti di questioni rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado o che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello. La ratio della regola è evitare che si possa sempre far valere un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado su un punto non investito dai motivi di gravame perché non segnalato. Le censure che investono la valutazione della prova e la ricostruzione del fatto sono riservate al giudice di merito e insindacabili in cassazione quando sorrette da motivazione congrua.

Il Fatto

Il ricorrente è stato ritenuto responsabile, nelle conformi sentenze di merito, del reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, per avere illecitamente detenuto sostanza stupefacente del tipo hashish ed eroina. La Corte d’appello di Campobasso, con sentenza del 25/09/2025, ha confermato la condanna.

Avverso tale pronuncia la difesa ha proposto ricorso per cassazione articolando cinque motivi: la carenza argomentativa della sentenza di primo grado; la riferibilità all’imputato della detenzione dello stupefacente e della somma di danaro rinvenute nel domicilio perquisito, abitato anche dai genitori e dalla sorella; la condanna per il possesso di un pezzo di hashish del peso di grammi 0,49; la condanna per il possesso di bicarbonato ritrovato nel garage; la manifesta illogicità in relazione alla confisca della somma di euro 1550.

La Motivazione della Corte

Sul primo motivo la Corte osserva che la lamentata carenza motivazionale della sentenza del Tribunale può e deve legittimamente essere sopperita dal giudice d’appello. Il difetto di motivazione della pronuncia di primo grado non è causa di nullità della stessa, poiché non integra uno dei casi espressamente sanciti dall’art. 604 cod. proc. pen. Il motivo è pertanto destituito di fondamento.

Il secondo motivo non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati al giudice di merito. Le sue determinazioni sono insindacabili in cassazione ove sorrette da motivazione congrua, come nel caso di specie, in cui i giudici di secondo grado hanno esaminato tutte le deduzioni difensive e sono pervenuti alle conclusioni attraverso una disamina completa delle risultanze processuali, non censurabile sotto il profilo della razionalità.

La destinazione alla vendita della sostanza è stata desunta dalle modalità di occultamento, dal ritrovamento di materiale idoneo al confezionamento e al “taglio” e dal rinvenimento di una rilevante somma di danaro, del cui possesso il ricorrente non ha fornito alcuna giustificazione.

Quanto al terzo motivo, il passaggio motivazionale in cui si afferma che dall’hashish erano ricavabili n. 120 dosi invece di n. 8 è ascrivibile a un mero refuso, coerente con il successivo sviluppo argomentativo e con la decisione, che ha riconosciuto la fattispecie della lieve entità. Il quarto motivo è inconferente: il possesso del bicarbonato nel garage è stato considerato elemento significativo sul piano della responsabilità, trattandosi di sostanza adoperata per il “taglio” degli stupefacenti.

L’ultimo motivo, riguardante la confisca della somma di danaro, è inammissibile per non essere stato devoluto alla Corte d’appello. Dal combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen. si ricava che non possono essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, salvo che siano rilevabili d’ufficio o non fosse possibile dedurle in grado di appello, ipotesi esclusa nella fattispecie. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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