Incaricato di pubblico servizio per il guardia giurata (Cass. pen. Sez. 6 n. 4341 del 03.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La qualifica di incaricato di pubblico servizio della guardia particolare giurata, nell’esercizio delle funzioni di custodia e vigilanza dei beni cui è destinata, discende direttamente dall’art. 138, ultimo comma, R.D. n. 773/1931 e non richiede alcuna valutazione discrezionale del giudice. Ne consegue che l’appropriazione, da parte della guardia giurata, delle somme di denaro ricevute o prelevate per essere trasportate e riversate nella cassa dell’istituto di vigilanza per conto dei clienti integra il delitto di peculato. In tema di motivazione, in presenza di una c.d. “doppia conforme”, le sentenze di merito possono essere lette congiuntamente come un unico corpo decisionale, mentre la censura di travisamento della prova è efficace solo ove l’errore sia idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio; è invece inammissibile per aspecificità la doglianza di inutilizzabilità di un elemento probatorio che non ne deduca la decisività, secondo il meccanismo della c.d. “prova di resistenza”.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato in via definitiva, all’esito del giudizio abbreviato confermato in appello, per i delitti di illecita detenzione di arma, ricettazione e peculato continuato. L’ultimo capo di imputazione contesta una serie di appropriazioni di somme di denaro, per un valore complessivo di 136.550 euro, commesse dalla guardia particolare giurata durante il servizio di prelievo degli incassi di caselli autostradali ed esercizi commerciali, fino al giorno dell’arresto in flagranza.

I giudici di merito hanno fondato la condanna su un quadro indiziario convergente: la coincidenza tra ammanchi e presenza in servizio dell’imputato, il rinvenimento di oltre 95.000 euro in contanti presso la sua abitazione e le modalità dell’episodio di flagranza. Avverso la sentenza di appello, il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge in relazione agli artt. 192 e 350, comma 7, cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, contestando la gravità degli indizi e la valutazione delle spiegazioni alternative.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha preliminarmente confermato la correttezza della qualifica soggettiva attribuita al ricorrente. L’art. 138, ultimo comma, R.D. n. 773/1931 qualifica espressamente le guardie particolari giurate, nell’esercizio delle funzioni di custodia e vigilanza, come incaricati di un pubblico servizio: la qualifica discende direttamente dalla legge, con la conseguenza che l’appropriazione di somme ricevute per il trasporto integra il delitto di peculato.

Quanto al vizio di motivazione, la Corte ha richiamato il principio per cui, in caso di c.d. “doppia conforme”, le sentenze di merito possono essere lette congiuntamente come un unico complessivo corpo decisionale. Ha inoltre ribadito che il vizio di travisamento della prova è ravvisabile solo se l’errore sia idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio, restando intangibile la valutazione del merito.

Nel merito, la Corte ha ritenuto il ragionamento dei giudici di merito sorretto da motivazione non apparente, né contraddittoria, né manifestamente illogica. La convergenza tra la presenza in servizio del ricorrente in occasione degli ammanchi, l’interruzione degli stessi nel periodo di assegnazione del ricorrente ad altre mansioni, l’episodio di flagranza e il rinvenimento del contante è stata considerata un elemento di prova dotato di elevato grado di credibilità razionale. Le critiche del ricorrente, volte a contestare singoli elementi del quadro indiziario, sono state ritenute idonee a sollecitare una diversa valutazione di merito, non consentita in sede di legittimità.

Quanto alla dedotta inutilizzabilità delle dichiarazioni spontanee non verbalizzate, la Corte ha osservato che, anche a volerla ritenere, la censura è inammissibile per aspecificità: il dato probatorio è stato valorizzato in termini marginali e il ricorrente non ha assolto all’onere di allegare la portata “disarticolante” dell’elemento, non deducendone la decisività in forza della c.d. “prova di resistenza”. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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