Inammissibile il ricorso quando la ratio autonoma è passata in giudicato (Cass. civ. Sez. I n. 26145 del 03.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di legittimità, ove la sentenza impugnata si fondi su una ratio decidendi autonoma ormai passata in giudicato, i motivi che presuppongono una ricostruzione dei fatti opposta a quella accertata sono inammissibili per difetto di interesse. L’eventuale loro accoglimento non è idoneo a determinare la caducazione del provvedimento, restando consolidata la motivazione autonoma. La censura che investe un accertamento di fatto è inammissibile nel giudizio di legittimità. Il giudice d’appello, nel qualificare diversamente la domanda, non incorre in ultrapetizione quando i fatti costitutivi coincidono o sono in rapporto di continenza con quelli allegati nell’atto introduttivo.

Il Fatto

Una società cooperativa, dichiarata insolvente e ammessa all’amministrazione straordinaria ai sensi del d. lgs. n. 270/1999, agisce per ottenere la declaratoria di inefficacia, ex art. 44 l. fall., di pagamenti eseguiti dalla stazione appaltante in favore di una subappaltatrice dopo l’apertura della procedura concorsuale.

La domanda viene rigettata in primo grado e la decisione è confermata in appello. Il giudice del gravame ritiene che l’ATI si sia sciolta all’atto della dichiarazione di insolvenza della mandataria e che i pagamenti riguardassero lavori eseguiti da imprese diverse dalla ricorrente. Propone ricorso per cassazione la cooperativa, affidato a sei motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina in via pregiudiziale il terzo e il quinto motivo, perché investono l’accertamento in fatto compiuto dal giudice di appello. Secondo tale accertamento, i pagamenti non attenevano a opere svolte dalla ricorrente, ma costituivano corrispettivi di lavori eseguiti dal subappaltatore e dalla mandataria del nuovo raggruppamento subentrato dopo la risoluzione dell’appalto.

Il terzo motivo è inammissibile nella parte in cui deduce violazione di legge: la censura colpisce la ritenuta assenza di titolarità dei crediti in capo alla ricorrente, questione di fatto insindacabile in sede di legittimità. Esso è ulteriormente inammissibile quanto al dedotto divieto di ultrapetizione: la diversa qualificazione della domanda è consentita quando i fatti costitutivi coincidono o si pongono in relazione di continenza rispetto a quelli allegati nell’atto introduttivo (richiamate Cass. n. 32932/2024 e Cass. n. 1283/2026).

Il quinto motivo è inammissibile sotto entrambi i profili. Quanto al vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., opera il principio della doppia conforme di cui all’art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ. pro tempore. Quanto alla violazione del principio di non contestazione, si osserva che esso vale per le sole allegazioni assertive (Cass. n. 17261/2025; Cass. n. 16908/2018), non per i documenti (Cass. n. 12748/2016), né per le conclusioni ricostruttive tratte dalla loro valutazione (Cass. n. 6172/2020), né per i fatti bisognosi di prova.

Il sesto motivo è inammissibile, non rinvenendosi nullità della motivazione sotto i profili denunciati. Passata così in giudicato l’autonoma ratio secondo cui i corrispettivi attenevano a prestazioni estranee all’ATI originaria, i restanti motivi — primo, secondo e quarto — sono inammissibili per difetto di interesse, poiché il loro eventuale accoglimento non caducherebbe il provvedimento (richiamate Cass. n. 30760/2025; Cass. Sez. U. n. 20107/2024; Cass. n. 15399/2018; Cass. n. 9752/2017). Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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