Il termine per l’equa riparazione decorre dal giorno successivo alla scadenza del termine per il ricorso per cassazione (Cass. civ. Sez. 2 n. 5714 del 13.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine di sei mesi previsto dall’art. 4 della legge n. 89 del 2001 per la proposizione della domanda di equa riparazione decorre dal giorno successivo a quello in cui è scaduto il termine per impugnare la sentenza che ha definito il giudizio presupposto. Tale termine, ove consista in quello di sessanta giorni per il ricorso per cassazione, scade con lo spirare dell’ultimo istante del giorno finale, senza che sia computabile il giorno iniziale, secondo la regola generale dell’art. 155 cod. proc. civ. e dell’art. 2963 cod. civ.
Il Fatto
La società ricorrente aveva proposto opposizione, ai sensi dell’art. 5-ter della legge n. 89 del 2001, avverso il decreto che aveva dichiarato inammissibile la sua domanda di indennizzo per l’irragionevole durata di un giudizio civile. Il giudice dell’opposizione aveva ritenuto tardiva la domanda, computando il termine semestrale dalla data in cui la sentenza conclusiva del giudizio presupposto era passata in giudicato.
La Corte di Appello di Salerno aveva confermato tale decisione, ritenendo che, essendo stata la sentenza notificata il 15 maggio 2022, il giudicato si fosse formato il successivo 15 luglio 2022 e che il termine di sei mesi, con la sospensione feriale, fosse scaduto il 15 febbraio 2023. Avverso tale decreto la società ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente dichiarato inammissibile il primo motivo, qualificandolo come un mero prologo sull’ammissibilità del ricorso, privo di specifica attinenza al decisum. Sul punto ha richiamato il principio, espresso dalle Sezioni Unite n. 23745 del 2020, secondo cui l’onere di specificità dei motivi impone al ricorrente che denunci la violazione di legge di indicare le norme violate e di raffrontarle con le affermazioni della sentenza impugnata, senza che la Corte possa procedere a una ricerca esplorativa ufficiosa.
Il secondo motivo, con cui si deduceva la violazione degli artt. 155 e 324 cod. proc. civ. e dell’art. 4 della legge n. 89 del 2001, è stato invece ritenuto fondato. La Corte ha chiarito che il termine di sessanta giorni per il ricorso per cassazione, decorrendo dalla notificazione della sentenza avvenuta il 15 maggio 2022, scadeva allo spirare dell’ultimo istante del 15 luglio 2022, e non già alla mezzanotte del giorno precedente.
Richiamando il principio per cui, a norma degli artt. 155 cod. proc. civ. e 2963 cod. civ., il computo dei termini ad anno si fa secondo il calendario comune, la scadenza coincide con lo spirare dell’ultimo istante del giorno corrispondente a quello in cui si è verificato il fatto iniziale. Ne consegue che il termine per la formazione del giudicato si è compiuto il 15 luglio 2022 e che il successivo termine semestrale per l’azione di equa riparazione ha iniziato a decorrere dal 16 luglio 2022, scadendo pertanto il 16 febbraio 2023.
La Corte ha quindi accolto il secondo motivo, dichiarato assorbito il terzo e ha cassato il provvedimento impugnato, rinviando alla Corte di Appello di Salerno in diversa composizione per l’esame nel merito della domanda di equo indennizzo e per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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