Giudicato interno sull’interesse ad agire e ius superveniens sull’estratto di ruolo (Cass. civ. Sez. V n. 26147 del 03.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’applicabilità anche ai giudizi pendenti dell’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, convertito dalla l. n. 215 del 2021, e la conseguente configurazione dell’interesse ad agire — rilevante, secondo una concezione dinamica, fino al momento della decisione — trovano il loro limite nell’espresso giudicato interno sulla sussistenza di tale interesse. Lo ius superveniens non può superare il giudicato formatosi sull’ammissibilità dell’azione esercitata, quando la relativa statuizione non sia stata oggetto di impugnazione. Ne consegue che è inammissibile, per acquiescenza, il motivo con cui l’Amministrazione finanziaria deduca per la prima volta in cassazione la non impugnabilità dell’estratto di ruolo e il difetto di interesse del contribuente.
Il Fatto
Il contribuente impugnava davanti alla Commissione tributaria provinciale di Cosenza una pluralità di estratti di ruolo, riferiti a cartelle di pagamento relative agli anni d’imposta 2005, 2006 e 2007, contestando la mancata notificazione degli atti presupposti. Nel corso del procedimento l’Agenzia delle entrate accoglieva parzialmente le doglianze per due ruoli; il giudice di primo grado dichiarava la cessazione della materia del contendere per quelli e, in parziale accoglimento, la prescrizione delle pretese relative ad altri due ruoli, limitatamente al 2005.
Proposto appello dal contribuente e appello incidentale dall’Agenzia, la Commissione tributaria regionale della Calabria rigettava l’incidentale, accoglieva in parte il principale e dichiarava la prescrizione per un ulteriore ruolo e la decadenza del potere impositivo per un altro. L’Agenzia delle entrate ricorreva per cassazione con unico motivo.
La Motivazione della Corte
Il motivo denuncia la violazione dell’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, dell’art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell’art. 100 c.p.c. La ricorrente sostiene che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente ritenuto ammissibile l’impugnazione di soli estratti di ruolo, in contrasto con Cass. n. 26283/2022, secondo cui l’estratto è mero elaborato informatico non autonomamente impugnabile e l’azione è consentita solo nei casi previsti dalla legge e in presenza di uno specifico pregiudizio.
La Corte dichiara il motivo inammissibile. Rileva che l’Agenzia delle entrate aveva prestato acquiescenza alla statuizione del giudice di primo grado sull’interesse ad agire. Il controricorrente, nel rispetto dell’autosufficienza (Cass. n. 13662/2025; Cass. n. 1041/2025), riproduce la parte della sentenza di primo grado che aveva ritenuto ammissibile la domanda sulla base di Cass. n. 22507/2019, a sua volta collegata a Cass. n. 19704/2015.
In sede di gravame l’Amministrazione non eccepiva la non impugnabilità dei ruoli né il difetto di interesse, limitandosi a qualificare l’estratto di ruolo come documento informatico privo di autonoma pretesa impositiva. Parimenti, l’agente della riscossione non proponeva appello incidentale, svolgendo sole controdeduzioni. Si è pertanto formato il giudicato interno sull’interesse ad agire del contribuente.
La Corte richiama il principio per cui l’applicabilità nei giudizi pendenti della norma sopravvenuta e l’interesse ad agire inteso in senso dinamico incontrano il limite del giudicato. Cita Cass. n. 4448/2023, sull’inidoneità dello ius superveniens a superare il giudicato sull’ammissibilità dell’azione, e Cass. n. 3812/2023, ove la norma rileva solo ai fini della compensazione dei costi della lite quando il giudicato copra le altre statuizioni. In senso conforme richiama Cass. n. 33103/2024, Cass. n. 25639/2024 e Cass. n. 292/2025. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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