Giudicato sopravvenuto e preclusione del riesame della medesima controversia (Cass. civ. Sez. V n. 23974/2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato esterno, formatosi su una sentenza della Corte di cassazione che ha deciso la medesima controversia, preclude ogni ulteriore esame del ricorso proposto avverso altra pronuncia relativa allo stesso rapporto giuridico. La Corte di legittimità deve rilevare d’ufficio l’esistenza del giudicato sopravvenuto, in applicazione del principio del “ne bis in idem”, al fine di prevenire il contrasto tra giudicati e garantire la certezza dei rapporti giuridici. La rilevabilità d’ufficio del giudicato esterno prescinde dall’iniziativa di parte e impone al giudice di legittimità di verificare, anche mediante la consultazione dei propri precedenti, la sussistenza di una decisione già intervenuta sulla stessa questione controversa. L’accertata improcedibilità del ricorso per sopravvenuto giudicato comporta la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, senza che possa procedersi all’esame del merito.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate aveva impugnato una sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria che, in riforma della decisione di primo grado, aveva applicato d’ufficio l’esimente dell’obiettiva incertezza normativa ai fini della disapplicazione delle sanzioni irrogate a seguito di attribuzione in surroga di rendita catastale. La stessa sentenza di primo grado era stata oggetto di due distinti appelli, decisi con separate pronunce della CTR, entrambe impugnate dall’Agenzia. In un giudizio parallelo, la Corte di cassazione, con ordinanza n. 9552/2022, aveva già accolto il ricorso dell’Amministrazione, enunciando il principio secondo cui la disapplicazione delle sanzioni per incertezza normativa è possibile solo su domanda del contribuente. Il presente ricorso, proposto avverso l’altra pronuncia della CTR, è stato quindi esaminato dalla Corte alla luce del giudicato formatosi sulla medesima questione controversa.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso e ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata, rilevando d’ufficio l’esistenza di un giudicato esterno sopravvenuto. La Suprema Corte ha osservato che, in data successiva alla sentenza impugnata, si era formato il giudicato sulla stessa questione controversa, in seguito all’ordinanza n. 9552/2022, con la quale questa stessa Corte aveva deciso il ricorso dell’Agenzia avverso l’altra sentenza della CTR Liguria, emessa in relazione al medesimo rapporto giuridico. In quel giudizio, la Cassazione aveva accolto il ricorso dell’Amministrazione, cassando senza rinvio la sentenza impugnata e rigettando il ricorso originario della società, in base al principio secondo cui il giudice non può disapplicare d’ufficio le sanzioni per obiettiva incertezza normativa, ma solo su domanda del contribuente.
La Corte ha richiamato il principio per cui, nel giudizio di cassazione, l’esistenza del giudicato esterno è rilevabile di ufficio anche quando si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata. La cognizione del precedente giudicato può avvenire mediante l’attività di istituto, come la consultazione delle relazioni, delle massime ufficiali e del CED, che costituisce corredo della ricerca del collegio giudicante. Tale attività è giustificata dal duplice dovere, incombente sulla Corte, di prevenire il contrasto tra giudicati, in coerenza con il divieto del “ne bis in idem”, e di conoscere i propri precedenti, nell’adempimento del dovere istituzionale derivante dall’esercizio della funzione nomofilattica di cui all’art. 65 dell’ordinamento giudiziario.
La Corte ha quindi escluso la possibilità di procedere all’esame del merito del ricorso, in quanto la definizione della medesima controversia con sentenza passata in giudicato preclude ogni ulteriore statuizione. Ne consegue che la sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio, restando assorbita ogni altra questione, compresa l’eccezione di estinzione del giudizio sollevata dalla controricorrente, la quale non è stata ritenuta idonea a superare la preclusione derivante dal giudicato. La Corte ha inoltre compensato le spese dell’intero giudizio, in considerazione della sopravvenienza del giudicato e del consolidarsi, nel corso della causa, dell’orientamento giurisprudenziale sulla questione controversa.