Inammissibile il ricorso che non incide sulla ratio di inammissibilità dell’appello (Cass. civ. Sez. III n. 26427 del 07.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le censure che non aggrediscono la prima, autonoma e dirimente ragione decisoria di inammissibilità dell’appello, ravvisata nell’aspecificità dei motivi, non ne determinano il superamento. L’art. 366, n. 6, cod. proc. civ. impone che il ricorso per cassazione individui con sufficiente determinazione il contenuto dell’atto di appello, sì da poterne apprezzare la decisività. Laddove la sentenza impugnata fondi il rigetto su di una ratio decidendi di natura processuale, resta irrilevante la ragione di rigetto nel merito, essendo stata declinata dal giudice di appello ogni ulteriore potestas iudicandi. All’inammissibilità dei motivi consegue l’inammissibilità del ricorso, con la relativa condanna alle spese e alle somme ex art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ.
Il Fatto
Il ricorrente, già titolare di un diritto di abitazione su un immobile oggetto di esecuzione forzata, agisce per il risarcimento dei danni conseguenti all’aggiudicazione del diritto di usufrutto, all’asporto di beni mobili presenti nell’appartamento al momento del rilascio e a pregiudizi psicofisici. Sostiene che il diritto di cui era titolare fosse impignorabile e che sia stato forzatamente trasferito un diritto diverso.
Il tribunale rigetta la domanda, ritenendo preclusivo il mancato esperimento delle opposizioni endoesecutive. La corte di appello disattende il gravame, dichiarandolo inammissibile per aspecificità e, comunque, infondato nel merito. Il ricorrente propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi; i controricorrenti resistono con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva che le due articolate censure non incidono sulla prima, autonoma e dirimente ragione decisoria concernente l’aspecificità dell’appello. Il cumulativo e generico riferimento contenuto nell’atto di gravame, secondo cui i pregiudizi lamentati si sarebbero verificati dopo la chiusura della procedura esecutiva, è del tutto inidoneo a superare quella ragione.
Tale allegazione, osserva la Corte, è svolta al di fuori del contesto dei motivi di ricorso, nella sola premessa fattuale dell’atto di appello, e senza riportare alcun contenuto delle deduzioni processuali cumulativamente richiamate come “già dedotte in primo grado”. Manca l’indicazione di quando, oltre che di come, esse siano state proposte, né se e in quali termini siano state reiterate in appello.
Ne deriva la violazione del principio di specificità dell’impugnazione di cui all’art. 366, n. 6, cod. proc. civ., come precisato dalle Sezioni Unite n. 34469 del 2019 e, in ottica elasticamente evolutiva, da Sez. III n. 11325 del 2023, che ribadisce la persistente necessità che il contenuto dell’atto di appello sia sufficientemente determinato per individuarne la decisività.
La Corte ribadisce inoltre che la ratio decidendi della sentenza gravata, essendo di inammissibilità, ha determinato l’irrilevanza di quella di rigetto nel merito e l’inammissibilità delle censure a quest’ultima rivolte, essendo stata declinata dal giudice di appello ogni ulteriore potestas iudicandi, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 3840 del 2007 e della successiva Sez. III n. 32092 del 2024.
All’inammissibilità dei motivi consegue dunque l’inammissibilità del ricorso. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate in favore di ciascun controricorrente, seguono la soccombenza; il ricorrente è altresì condannato al pagamento delle somme ex art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., ricorrendone i presupposti, e si dà atto dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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