Inammissibile il ricorso che non impugna la ratio autonoma della sentenza (Cass. civ. Sez. V n. 3845 del 12.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Qualora la sentenza impugnata si fondi su più rationes decidendi autonome, ciascuna logicamente e giuridicamente idonea a sorreggere la decisione, l’omessa impugnazione con ricorso per cassazione di una sola di esse determina l’inammissibilità, per difetto di interesse, anche del gravame proposto avverso le altre. L’eventuale accoglimento del ricorso, infatti, non inciderebbe sulla ratio decidendi non censurata, con la conseguenza che la sentenza resterebbe pur sempre fondata su di essa. Il principio opera anche nel giudizio di legittimità sul licenziamento orale, quando il giudice di merito abbia fondato la decisione tanto sull’inefficacia del recesso quanto sull’omessa comunicazione della revoca alla lavoratrice.

Il Fatto

Una società è stata condannata in appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, al ripristino del rapporto di lavoro di una lavoratrice con orario di venti ore settimanali e al pagamento delle retribuzioni maturate da una certa data fino all’effettiva riammissione in servizio. La Corte di appello aveva accertato l’inefficacia del licenziamento orale e l’illegittimità della sua successiva revoca.

Il giudice di merito aveva fondato la decisione su due argomenti distinti: da un lato, il recesso inefficace non sarebbe revocabile; dall’altro, anche ammessa la revocabilità, la società non aveva provato l’avvenuta comunicazione della revoca alla lavoratrice, essendo stata inviata solo alla PEC del difensore. La società ha proposto ricorso per cassazione, censurando unicamente la prima ragione.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, incentrato sulla falsa applicazione dell’art. 18, commi 1, 2 e 10, della legge n. 300 del 1970. La società sosteneva che la revoca prevista dal comma 10 dello Statuto dei lavoratori si applicasse anche al licenziamento inefficace perché intimato oralmente.

Il principio processuale richiamato è consolidato: quando la sentenza impugnata si fonda su più ragioni autonome, ciascuna idonea a sorreggerla, l’omessa impugnazione anche di una sola di esse comporta il difetto di interesse all’impugnazione delle altre. L’eventuale accoglimento del ricorso non incide sulla ratio decidendi non censurata. La Corte richiama sul punto Cass. n. 15360 del 2017 e Cass. Sez. Un. n. 16602 del 2005 e n. 2273 del 2005.

Nella specie, la sentenza di appello si reggeva su due rationes distinte. La prima affermava che il licenziamento inefficace non potesse essere revocato: ed è questa l’unica censura formulata con il ricorso. La seconda, del tutto autonoma, rilevava che la ricorrente non aveva dato prova della comunicazione della revoca alla lavoratrice, risultando la stessa inviata solo alla PEC dell’avvocato.

Questa seconda ratio decidendi, di per sé idonea a sorreggere l’accoglimento della domanda, non è stata specificamente impugnata. Ne consegue che, anche ritenendo revocabile il licenziamento orale, resterebbe ferma l’inefficacia della revoca mai effettivamente comunicata alla lavoratrice. Il ricorso è quindi inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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