Prescrizione maturata e ricorso non manifestamente infondato: annullamento senza rinvio (Cass. pen. Sez. VII n. 7170 del 20.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Qualora il ricorso per cassazione non sia manifestamente infondato e sia nel frattempo maturata la prescrizione del reato, il giudice di legittimità deve prendere atto della causa estintiva e pronunciare annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto. La maturata prescrizione rende superfluo ogni approfondimento nel merito e preclude la rilevabilità, in sede di legittimità, dei vizi di motivazione della sentenza impugnata. Non ricorrono gli estremi per una pronuncia assolutoria di merito ai sensi dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. quando le valutazioni del giudice di merito risultino congrue e non illogiche.
Il Fatto
La Corte di appello di Brescia, con sentenza del 25 marzo 2024, aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Bergamo per il reato di guida in stato di ebbrezza, con l’aggravante di avere commesso il fatto nelle ore notturne.
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la mancata dichiarazione dell’estinzione del reato per intervenuta prescrizione, oltre a vizi di motivazione e violazione di legge. Il difensore ha poi depositato memoria scritta insistendo per l’accoglimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che i motivi dedotti dal ricorrente non sono manifestamente infondati. Da tale constatazione discende la necessità di prendere atto dell’intervenuta prescrizione del reato e di pronunciare l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto.
La Corte ha accertato che il termine prescrizionale è decorso in data 8 luglio 2024, quando il grado di giudizio dinanzi alla Corte di legittimità risultava già radicato. Ne consegue la declaratoria di estinzione del reato.
Il Collegio ha poi sottolineato come la maturata prescrizione renda superfluo ogni approfondimento nel merito. A prescindere dalla fondatezza degli assunti del ricorrente, secondo un consolidato orientamento di legittimità, qualora risulti già una causa di estinzione del reato non rileva la sussistenza di eventuali nullità, neppure di ordine generale, perché l’inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio dell’immediata applicabilità della causa estintiva (richiamate Sez. U n. 1021 del 28/11/2001, dep. 2002, Cremonese).
Né sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in presenza di una causa estintiva, come affermato dalle Sez. U n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, anch’esse citate dal Collegio.
Infine, la Corte ha escluso il ricorso alle condizioni per una pronuncia assolutoria di merito ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., tenuto conto delle congrue e non illogiche valutazioni rese dalla Corte di merito. Non emergendo all’evidenza circostanze tali da imporre, quale mera constatazione, la necessità di assoluzione, è disceso l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione.
Nota della Redazione
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