Inammissibile il travisamento della prova dedotto per la prima volta in cassazione (Cass. pen. Sez. VII n. 10615 del 17.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In caso di doppia conforme, il vizio di travisamento della prova è rilevabile in sede di legittimità solo quando il ricorrente rappresenti con specifica deduzione che il dato probatorio asseritamente travisato è stato introdotto per la prima volta come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado, ovvero qualora entrambi i giudici di merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite, in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti.
Ne deriva che, nel caso di doppia conforme, è inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen. il motivo fondato sul travisamento della prova, per utilizzazione di un’informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, che sia stato dedotto per la prima volta con il ricorso per cassazione. La graduazione della pena e il diniego di applicazione delle circostanze attenuanti nella massima estensione rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita ai sensi degli artt. 132 e 133 cod. pen., con onere argomentativo assolto attraverso congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi.
Il Fatto
La Corte d’appello di Torino, con sentenza del 06/06/2024, aveva confermato la condanna del ricorrente. Questi ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi: con il primo ha dedotto il vizio di travisamento della prova con particolare riferimento al verbale di querela, che avrebbe condotto a una errata qualificazione del fatto; con il secondo ha lamentato la mancata applicazione nella sua massima estensione della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen.
La questione centrale concerne i limiti del sindacato di legittimità sul vizio di travisamento della prova in presenza di una doppia pronuncia conforme di merito, e la verifica dell’onere motivazionale del giudice in ordine al trattamento sanzionatorio.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è inammissibile. La Corte ribadisce che il vizio di travisamento della prova, introdotto quale ulteriore criterio di giudizio della contraddittorietà estrinseca della motivazione dalla legge 20 febbraio 2006, n. 46, non costituisce il mezzo attraverso cui la Cassazione possa valutare nel merito la prova, bensì lo strumento per saggiare la tenuta della motivazione alla luce della sua coerenza logica con i fatti su cui si fonda il ragionamento.
Il ricorrente, nel caso concreto, ha prospettato una diversa ricostruzione dei fatti estranea al sindacato di legittimità, senza individuare specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici del merito. In caso di doppia conforme, il vizio è rilevabile solo alle condizioni indicate: introduzione del dato per la prima volta in appello o travisamento comune ai due gradi di macroscopica evidenza.
La Corte chiarisce inoltre che il motivo fondato sul travisamento, dedotto per la prima volta in cassazione, viene sottratto alla cognizione del giudice di appello, con violazione dei limiti del devolutum e improprio ampliamento del tema di cognizione in sede di legittimità. Nel caso in esame, le dichiarazioni della persona offesa sono state interpretate correttamente, in assenza di travisamenti, e non risultano comunque decisive ai fini del giudizio di colpevolezza.
Il secondo motivo è manifestamente infondato. La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti e per la fissazione della pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, esercitata in aderenza agli artt. 132 e 133 cod. pen. L’onere argomentativo risulta adeguatamente assolto con il congruo riferimento agli elementi ostativi all’applicazione dell’attenuante nella massima estensione.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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