Inammissibile il ricorso che reitera i motivi già disattesi in appello (Cass. pen. Sez. VII n. 208 del 03.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre le censure già dedotte in appello, senza confrontarsi con le ragioni poste a base della decisione impugnata, è inammissibile, perché articola motivi solo apparenti e non specifici. Nel giudizio di legittimità non è sindacabile il giudizio di comparazione tra circostanze, trattandosi di valutazione discrezionale tipica del merito, quando non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico ed è sorretta da sufficiente motivazione. In tema di reati di danno a forma libera, come l’estorsione, la desistenza volontaria, che presuppone un tentativo incompiuto, non è configurabile una volta posti in essere gli atti da cui origina il meccanismo causale capace di produrre l’evento.

Il Fatto

Il ricorrente è stato affermato responsabile, in primo e in secondo grado, del reato di concorso nella tentata estorsione. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 13.03.2024, ha confermato la qualificazione del fatto e il trattamento sanzionatorio, disattendendo le doglianze difensive.

Avverso tale pronuncia il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione quanto all’affermazione di responsabilità, alla mancata riqualificazione del fatto nel reato di cui all’art. 393 cod. pen. e all’omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche in prevalenza sulla contestata aggravante delle più persone riunite.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva anzitutto che i primi due motivi di ricorso si risolvono nella reiterazione delle censure già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito. Il ricorso omette di confrontarsi con le ragioni poste a base del decisum e non assolve la tipica funzione di una concreta critica argomentata avverso la sentenza impugnata: i motivi sono pertanto non specifici, ma soltanto apparenti.

Nel merito, i giudici di appello hanno offerto una motivazione esente da vizi di legittimità, esplicitando le ragioni di fatto e di diritto per la corretta qualificazione del fatto nella fattispecie di cui agli artt. 56-629 cod. pen. Non risultano ravvisabili i presupposti per la riqualificazione nel reato di cui all’art. 393 cod. pen., poiché il ricorrente non era titolare di un diritto azionabile in sede giudiziaria, mentre la persona offesa era legittimata a far valere le proprie ragioni nei suoi confronti.

La Corte ribadisce poi che, in tema di reati di danno a forma libera come l’estorsione, la desistenza volontaria presuppone un tentativo incompiuto. Una volta posti in essere gli atti da cui origina il meccanismo causale capace di produrre l’evento, rispetto ai quali può operare, se il soggetto tiene una condotta attiva che valga a scongiurare l’evento, soltanto la diminuente per il cosiddetto recesso attivo (Sez. II n. 16054 del 20.03.2018).

Quanto al motivo sulle circostanze attenuanti generiche, il giudizio di comparazione tra opposte circostanze implica una valutazione discrezionale tipica del merito, che sfugge al sindacato di legittimità quando non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretto da sufficiente motivazione (Sez. Un. n. 10713 del 25.02.2010). Il ricorso è quindi inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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