Inammissibile il ricorso che reitera i motivi già disattesi in appello (Cass. pen. Sez. VII n. 5978 del 13.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si risolvano nella pedissequa reiterazione delle doglianze già dedotte in appello e puntualmente disattese dal giudice di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti. In tema di truffa contrattuale, l’elemento che imprime all’inadempienza il carattere di reato è costituito dal dolo iniziale, che, falsando il processo volitivo di un contraente, rivela nel contratto la sua intima natura di finalità ingannatoria. Ai fini del riconoscimento della continuazione in sede di cognizione, incombe sull’interessato l’onere di indicare e allegare gli specifici elementi dai quali desumere l’identità del disegno criminoso, restando la relativa valutazione questione di fatto sindacabile in legittimità solo per difetto di motivazione.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato per truffa contrattuale in relazione alla vendita di un’autovettura, di cui non aveva mai avuto effettiva disponibilità, pur avendo rappresentato agli acquirenti le difficoltà del trasferimento di proprietà. La Corte d’Appello di Venezia ha confermato la responsabilità e il trattamento sanzionatorio.
Avverso la sentenza di appello il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi: la correttezza della motivazione sul giudizio di responsabilità, il mancato riconoscimento della continuazione con altra pronuncia e il vizio di motivazione sulla mancata concessione delle attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i primi due motivi, rilevandone l’inammissibilità per difetto di specificità. I ricorrenti argomenti si risolvono nella mera riproposizione delle censure già avanzate in appello e puntualmente disattese, senza assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata. Essi sono pertanto da considerare apparenti e non specifici.
Sul primo motivo, la Corte rileva che i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione del principio secondo cui, in tema di truffa contrattuale, è il dolo iniziale a imprimere all’inadempienza il carattere di reato: esso, influendo sulla volontà negoziale di uno dei contraenti e falsandone il processo volitivo, rivela la finalità ingannatoria del contratto. Nel caso concreto è emerso che l’imputato non ha mai prodotto prova né asserito di avere alcuna effettiva disponibilità dell’auto, nonostante avesse esposto le difficoltà del trasferimento di proprietà.
Quanto al secondo motivo, i giudici del gravame hanno correttamente applicato il principio per cui, ai fini della continuazione in sede di cognizione, spetta all’interessato l’onere di indicazione e allegazione degli elementi da cui desumere l’identità del disegno criminoso. L’appellante non aveva prodotto la sentenza né articolato alcun argomento sul punto, limitandosi a chiederne l’acquisizione. La Corte ribadisce inoltre che la valutazione sull’unicità del disegno criminoso è questione di fatto rimessa al giudice di merito, sindacabile in legittimità solo se non sorretta da adeguata motivazione.
Il terzo motivo è dichiarato manifestamente infondato. La Corte richiama il principio per cui non incorre in nullità per difetto di motivazione la sentenza di appello che, avendo esaurientemente giustificato la congruità della pena inflitta in primo grado, abbia implicitamente ma palesemente ritenuto priva di fondamento l’ulteriore richiesta di attenuanti generiche. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.