Tentato omicidio: idoneità degli atti e prognosi postuma nel riesame cautelare (Cass. pen. Sez. I n. 10043 del 13.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di tentato omicidio, il giudizio di idoneità degli atti è una prognosi postuma condotta ex ante e in concreto, con la quale il giudice si colloca nella posizione dell’agente all’inizio dell’attività criminosa e verifica se gli atti, per le circostanze del caso, fossero suscettibili di sfociare nell’evento. La capacità del mezzo non si valuta comparandola con quella di un mezzo diverso dotato di maggiore attitudine offensiva, né può essere esclusa sulla base degli effetti realmente prodotti, non essendo sufficienti la mancata insorgenza del pericolo di vita o l’assenza di intervento chirurgico. Il dolo alternativo va accertato principalmente con riferimento al momento dell’azione aggressiva e alle sue peculiarità estrinseche — idoneità del mezzo, reiterazione dei colpi, sede corporea attinta, movente, tempo e luogo, pluralità degli aggressori — non essendo necessaria la specifica finalità di uccidere.

Il Fatto

Il Tribunale di Perugia, in funzione di giudice del riesame, accoglieva l’appello proposto da un indagato avverso l’ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Spoleto che aveva rigettato la richiesta di revoca della custodia in carcere applicata per il reato di tentato omicidio. I giudici del riesame riqualificavano il fatto come reato di lesioni personali di cui agli artt. 582-585, comma 2, n. 2), cod. pen., richiamando per relationem le motivazioni di una precedente decisione riguardante un coindagato.

La riqualificazione si fondava su plurimi argomenti: la minore capacità lesiva del mezzo ritenuto utilizzato, una chiave a “L” componente di un kit di riparazione, rispetto alla “spranga” indicata nel capo di imputazione; le frasi minatorie degli aggressori, incompatibili con l’animus necandi; la mancata reiterazione dei colpi su una vittima inerme; il trasporto della persona offesa in ospedale da parte di uno degli indagati. Il Procuratore della Repubblica proponeva ricorso per cassazione articolato in cinque motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte procede a una trattazione collegata dei motivi, tutti attinenti alla qualificazione giuridica del fatto nelle sue componenti oggettiva e soggettiva, e ritiene il ricorso fondato. Quanto al mezzo utilizzato, l’ordinanza impugnata è carente nel motivare la preferenza accordata a una delle contrastanti versioni e, soprattutto, non si misura correttamente con il requisito dell’idoneità degli atti: la capacità del mezzo non va valutata in rapporto a un altro mezzo dotato di maggiore attitudine offensiva.

Il requisito dell’idoneità ha natura oggettiva e impone di accertare se lo strumento, quand’anche meno funzionale di un altro, fosse adeguato rispetto alla realizzazione del delitto e potenzialmente capace di causarne la verificazione. L’ordinanza non spiega perché colpire ripetutamente al capo e al viso con una mazzetta di ferro o una chiave di almeno venti centimetri, recante una piegatura all’estremità, non fosse atto idoneo a cagionare la morte. Il parametro è il giudizio ex ante e in concreto secondo il criterio della prognosi postuma, principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità (Sez. II n. 36311 del 12.07.2019, Rv. 277032-02; Sez. II del 07.07.2014, Rv. 260855-01).

Quanto alla natura delle lesioni, il Tribunale si è limitato a richiamare i referti, aggiungendo la durata della prognosi e l’assenza di intervento chirurgico quasi che tali elementi fossero ex se sufficienti a escludere il tentato omicidio. Il giudizio di idoneità non può essere condizionato dagli effetti realmente raggiunti (Sez. I n. 32851 del 10.06.2013, Rv. 256991-01; Sez. I n. 597 del 09.11.1984, dep. 1985, Rv. 167463-01), altrimenti l’azione che non consegua l’evento sarebbe sempre inidonea e la stessa figura del tentativo non sarebbe concepibile.

Anche il riferimento alla disponibilità di una pistola scacciacani è inadeguato e contraddittorio: la motivazione annette valenza confermativa dell’inidoneità dell’azione al fatto che non si trattasse di arma comune da sparo, trascurando che l’imputazione contesta l’uso della pistola per minacciare e colpire con il calcio.

Infine, la Corte censura l’esclusione del dolo alternativo. La prova del dolo del tentato omicidio si trae da elementi sintomatici — idoneità del mezzo, reiterazione della lesività, sede corporea attinta, movente, tempo e luogo, pluralità degli aggressori — valutati principalmente con riguardo al momento dell’azione e non a comportamenti successivi, quali le minacce volte a dissuadere dalla denuncia o il trasporto in ospedale. Non occorre la specifica finalità di uccidere, ossia il dolo intenzionale (Sez. V n. 23618 dell’11.04.2016, Rv. 266915-01), e l’univocità degli atti va accertata ricostruendo la direzione teleologica della volontà dell’agente (Sez. I n. 2910 del 18.06.2019, Rv. 276401-01). L’ordinanza viene pertanto annullata con rinvio al Tribunale di Perugia per nuovo giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *